Cassazione Penale, Sentenza n. 317/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo impugna la conferma di condanna per introduzione di animali e furto aggravato contestando la motivazione: lamenta omessa valutazione dei testi a discarico (Spina e Greco) e dell'attestato scolastico del figlio (presenza a scuola il giorno dei fatti) a sostegno di un'alibi che escluderebbe la sua partecipazione. La parte civile Mascali reclama l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla rifusione delle spese processuali a suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato per genericità delle censure e per mancata specificità rispetto alla motivazione dei giudici di merito; è invece accolta l'impugnazione della parte civile nella parte in cui la sentenza di appello ha omesso di decidere sulla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. La cassazione è limitata a tale vizio: annullamento con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame sul punto delle spese. Il ricorrente Russo è condannato al pagamento delle spese processuali di cassazione e a versare euro 3000 alla Cassa delle Ammende; la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è riservata al definitivo esito.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la dichiarazione della persona offesa può, se adeguatamente motivata e ritenuta credibile e attendibile, sorreggere da sola una condanna; pertanto l'assenza di applicazione formale delle garanzie dell'art.192, comma 3 non è automaticamente viziata se la motivazione sul punto è penetrante
Stabilisce l'obbligo di pronuncia sulle spese processuali in favore della parte civile quando l'imputato è soccombente; la mancata statuizione configura omissione decisoria che va sanata
Regola l'emendabilità degli errori materiali o di calcolo: la Corte chiarisce che l'omessa pronunzia sulle spese non è sempre emendabile automaticamente ai sensi dell'art.130, essendo spesso necessarie valutazioni sull'ammissibilità e sull'entità della domanda e sulla possibile compensazione
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione devono essere formulati con specificità: censure generiche o meri rilievi contestativi della valutazione dei fatti dei giudici di merito sono inammissibili.
- La dichiarazione della persona offesa, se adeguatamente analizzata e motivata dai giudici, può sorreggere la condanna anche se non accompagnata dalle garanzie previste per i testimoni (art.192, comma 3), purché la motivazione ne accerti credibilità e attendibilità.
- La mancata pronuncia del giudice di merito sulla rifusione delle spese in favore della parte civile, quando l'imputato sia soccombente, costituisce vizio deducibile in Cassazione (error in procedendo) e determina annullamento con rinvio limitato a quella omissione.
- Per allegare un alibi o prova a discarico è necessario proporre elementi concreti e una versione alternativa credibile; la mera contestazione della ricostruzione probatoria senza indicare elementi seri e specifici non basta per rovesciare le valutazioni di merito.
- Quando si contesta la valutazione di testi contrari, va dimostrato con argomentazioni specifiche il contrasto non ricomponibile con il complesso probatorio; è insufficiente affermare genericamente l'inattendibilità.
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