Cassazione Penale, Sentenza n. 01874/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 423 in relazione all'art. 449 c.p. (incendio colposo), commesso il 16/02/2015 a Tropea; unico motivo: violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione anteriore alla decisione d'appello. Il ricorrente deduce che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 157, comma 6 c.p. (Corte cost. n. 143/2014), il termine massimo di prescrizione va ricalcolato e, sottraendo i periodi di sospensione risultanti dagli atti (7 mesi e 25 giorni), la prescrizione è spirata in data 15/04/2023, precedente alla sentenza impugnata del 25/11/2024.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 143/2014 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 157, comma 6 c.p. nella parte che raddoppiava i termini di prescrizione per l'incendio colposo. Di conseguenza il termine massimo di prescrizione per il fatto del 2015 è stato fissato in 7 anni e 6 mesi; tenuti conto i periodi di sospensione (7 mesi e 25 gg.), la prescrizione è spirata il 15/04/2023. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (provvedimento emesso il 09/01/2026).
Norme richiamate
art. 423 c.p. in relazione all'art. 449 c.p.
Individua il reato contestato (incendio colposo) di cui il ricorrente era stato riconosciuto colpevole; la valutazione sulla prescrizione riguarda questo titolo di reato.
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma nella parte che raddoppiava i termini di prescrizione per l'incendio colposo; pertanto non si applica il raddoppio e la prescrizione va calcolata secondo i termini ordinari maturati per il reato in questione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 143/2014
Pronuncia riconosciuta dalla Corte come intervenuta e vincolante per ricalcolare i termini di prescrizione; ha determinato la riduzione del termine massimo applicabile al caso (7 anni e 6 mesi per il fatto del 2015).
Massime di principio
- Se una disposizione che influisce sulla durata della prescrizione è stata dichiarata incostituzionale, i termini di prescrizione devono essere ricalcolati alla luce della pronuncia costituzionale.
- La prescrizione si valuta rispetto alla data del fatto e tenendo conto di eventuali sospensioni o interruzioni risultanti dagli atti; se il termine è spirato prima della pronuncia di merito, il reato si estingue e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione può essere pronunciata anche d'ufficio o su richiesta delle parti in sede d'appello; il giudice di legittimità verifica la correttezza del calcolo dei termini.
- Quando si ricalcola la prescrizione dopo una pronuncia costituzionale, bisogna applicare la normativa residua e i principi costituzionali, evitando automaticamente il raddoppio o altri meccanismi dichiarati illegittimi.
- È essenziale documentare e considerare precisamente i periodi di sospensione/interruzione risultanti dagli atti processuali per stabilire la data di estinzione della prescrizione.
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