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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17671/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha integrato il dispositivo dell'ordinanza precedente, aggiungendo la formula di distrazione delle spese in favore dell'Avv. Stefano Genovese, antistatario. Ha inoltre precisato che, nel procedimento di correzione, non si provvede sulle spese per la natura amministrativa del rito, che esclude l'individuazione di una parte soccombente in senso proprio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel precedente giudizio di legittimità, avente ad oggetto il pagamento di maggiori oneri sostenuti da una società appaltatrice per l'esecuzione di lavori commissionati da un comune con contratto di appalto, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente alle spese. Nel dispositivo dell'ordinanza, però, era stata omessa la pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, domanda formulata nel controricorso. Il difensore del comune ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., sostenendo che la mancata distrazione era frutto di omissione materiale del dispositivo. Le altre parti, ritualmente avvisate, non si sono costituite nel procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio per la correzione degli errori materiali del provvedimento giudiziario, utilizzabile anche per integrare la mancata distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 288 c.p.c.

    Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente l'applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali anche ai provvedimenti della Cassazione.

  • art. 93, secondo comma, c.p.c.

    La previsione sulla revoca della distrazione conferma la natura non autonoma della richiesta di distrazione e la sua trattabilità tramite correzione dell'errore materiale.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso le ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • La richiesta di distrazione delle spese è compatibile con l'esigenza di ragionevole durata del processo, poiché consente al difensore di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede alle spese del subprocedimento quando questo ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte soccombente in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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