Cassazione Penale, Sentenza n. 35308/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del 30 aprile 2026 del Tribunale del riesame di Messina, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione a fini di cessione di hashish e marijuana, per un quantitativo complessivo pari a 4.279 dosi medie singole. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. e vizio di motivazione sulla prognosi che la pena irrogabile non fosse inferiore a tre anni, osservando che era stata esercitata l’azione penale per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., lamentando che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione, considerato che i precedenti specifici valorizzati risalivano a circa vent’anni prima. Nelle more, l’indagato è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione, oltre alla multa, e la custodia in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato privo del necessario interesse, poiché, dopo la proposizione dell’impugnazione, la custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari proprio in applicazione dell’art. 275, comma 2-bis, c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico: il Tribunale non aveva fondato il pericolo di reiterazione soltanto sui precedenti risalenti, ma li aveva utilizzati come ulteriore elemento di conferma dell’inserimento dell’indagato in rilevanti circuiti criminali, desunto anche dal considerevole quantitativo di stupefacente detenuto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È stata esclusa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, perché il primo motivo è divenuto inammissibile per un fatto successivo al ricorso e non imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
Il primo non è più sorretto dal necessario interesse, essendo stata la custodia in carcere sostituita nelle more con gli arresti domiciliari, contestualmente alla sentenza di condanna, proprio in applicazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di cui il ricorso lamenta la violazione.
La sopravvenuta sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, disposta applicando la norma invocata, fa venir meno l’interesse a coltivare il motivo che contestava l’applicazione della custodia in carcere in relazione alla soglia di pena prevista.
La doglianza, infatti, si risolve nella semplice contestazione delle determinazioni del Tribunale, il quale, però, non si è limitato a dare rilievo ai risalenti precedenti, che ha valorizzato, piuttosto, solo ad ulteriore conforto dell'inserimento del ricorrente in rilevanti circuiti criminali, desunto da quei giudici, senza alcuna forzatura logica, già soltanto dal considerevole quantitativo di stupefacenti da lui detenuto.
La valutazione del pericolo cautelare può fondarsi sull’inserimento in circuiti criminali desunto dal rilevante quantitativo di stupefacente detenuto; precedenti risalenti possono essere valorizzati come elementi di ulteriore conferma. Una censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura, senza confrontarsi con tali argomenti, è aspecifica.
La doglianza, infatti, si risolve nella semplice contestazione delle determinazioni del Tribunale, il quale, però, non si è limitato a dare rilievo ai risalenti precedenti, che ha valorizzato, piuttosto, solo ad ulteriore conforto dell'inserimento del ricorrente in rilevanti circuiti criminali, desunto da quei giudici, senza alcuna forzatura logica, già soltanto dal considerevole quantitativo di stupefacenti da lui detenuto.
Nel controllo sulla misura cautelare, la contestazione del pericolo di reiterazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dal giudice; è aspecifica la censura che si limiti a contestarne le conclusioni senza misurarsi con gli elementi valorizzati.
L'inammissibilità dell'impugnazione, non soltanto per una causa non imputabile al ricorrente, comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento.
L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anche quando una delle ragioni d’inammissibilità dipenda da una causa sopravvenuta non imputabile; tale circostanza è invece rilevante, nel caso deciso, per escludere la somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva, disposta in applicazione della disposizione invocata dal ricorrente, fa venir meno l’interesse a ottenere una decisione sul motivo diretto contro la custodia carceraria.
- È aspecifico il motivo cautelare che si limiti a contestare la valutazione del pericolo di reiterazione senza confrontarsi con l’intero percorso argomentativo del giudice, quando questo non si fondi esclusivamente sui precedenti risalenti ma anche su altri elementi, come il rilevante quantitativo di stupefacente detenuto e l’inserimento in circuiti criminali.
- L’inammissibilità dell’impugnazione comporta il pagamento delle spese processuali anche se una causa d’inammissibilità è sopravvenuta e non imputabile al ricorrente; nel caso deciso, la sopravvenienza non imputabile esclude invece la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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