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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27046/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda tre imputati condannati per concorso in due rapine aggravate e per il porto, fuori dall'abitazione e senza giustificato motivo, di una spranga di ferro poi utilizzata per commettere le rapine. In appello la pena era stata rideterminata all'esito di una decisione emessa ex art. 599-bis c.p.p., dunque in forma concordata. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della sentenza deducendo difetto di motivazione, per non avere la Corte verificato la possibile sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse consentito contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., poiché il ricorso in questi casi è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione del giudice oppure, secondo Sezioni Unite, per la mancata declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza. La censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata quindi reputata estranea ai motivi deducibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi limitati e specifici, non per censure generiche sulla motivazione o su questioni rinunciate.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento non è motivo deducibile nel ricorso contro sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata per la prescrizione maturata prima della decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481-01

    Il ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile, tra l'altro, per l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza.

  • Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01

    Sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e su vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01

    Conferma l'inammissibilità dei motivi estranei ai limiti di impugnazione della sentenza concordata in appello.

  • Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01

    Ribadisce la non deducibilità in cassazione di censure non consentite contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

  • Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01

    Ribadisce il principio di inammissibilità per motivi non rientranti nei limiti del concordato in appello.

Massime di principio

  • Contro la sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tipizzati e strettamente inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione, nonché, secondo la giurisprudenza richiamata, per l'omessa declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza.
  • Non è deducibile in cassazione, avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la censura con cui si invochi la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., trattandosi di motivo non consentito nei limiti del rito concordato.
  • Le doglianze relative a motivi rinunciati o alla determinazione della pena sono inammissibili quando non si traducano in illegalità della sanzione, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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