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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21648/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando quindi la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado soltanto per l'esclusione di un'aggravante e per la rideterminazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso una delle aggravanti contestate e rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna per furto aggravato. Con un unico atto hanno dedotto censure sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove; hanno inoltre contestato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità mirassero a un inammissibile riesame del merito, in assenza di specifici travisamenti della prova e di vizi logici macroscopici della motivazione; ha poi rilevato che le censure sull'aggravante e sulle attenuanti erano aspecifiche perché reiterative di quelle già respinte in appello senza reale confronto con la motivazione impugnata; infine ha reputato inammissibili e comunque infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, poiché la determinazione della pena è riservata al giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del furto base contestato agli imputati.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Indicata come aggravante contestata e oggetto di doglianza, ritenuta dalla Corte territoriale e non efficacemente censurata in cassazione.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Aggravante esclusa dalla Corte di appello in parziale riforma della sentenza di primo grado.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale parametro legale per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale criterio di commisurazione della pena e di valutazione della sua congruità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova o di vizi motivazionali effettivi e decisivi.
  • Le censure che si limitano a riproporre in cassazione le stesse doglianze già sollevate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è sufficiente e non manifesta arbitrarietà o illogicità.
  • La mera richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito non integra un valido motivo di ricorso per cassazione in assenza di vizi di legittimità propri.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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