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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10557/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato inammissibile il loro appello contro la sentenza di condanna per truffa. Hanno censurato la declaratoria di inammissibilità sostenendo che, ai sensi della normativa emergenziale e delle linee guida del Tribunale di Ancona, fosse sufficiente la sola firma digitale sull'atto di appello e non fosse invece necessaria la sottoscrizione digitale delle copie informatiche degli allegati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato l'inammissibilità dell'appello. Ha ritenuto pienamente applicabile l'art. 24, comma 6-bis e comma 6-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con legge 18 dicembre 2020 n. 176, che richiedono che l'atto impeditivo sia sottoscritto digitalmente e che le copie informatiche per immagine degli allegati siano sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; i ricorrenti stessi ammettevano la mancanza di tale sottoscrizione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176 - art. 24, comma 6-bis

    «Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale»

    La norma stabilisce che l'impugnazione in forma di documento informatico deve essere sottoscritta digitalmente e che le copie informatiche per immagine degli allegati devono essere trasmesse e sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176 - art. 24, comma 6-sexies

    «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale»

    Il comma impone espressamente l'inammissibilità dell'impugnazione qualora manchi la sottoscrizione digitale dell'atto o delle copie informatiche degli allegati da parte del difensore.

  • codice di procedura penale (articoli 581, 582, comma 1, 583, 591)

    Richiamati dalla normativa emergenziale come limiti e punti di riferimento procedurali; la disciplina ordinaria delle formalità di deposito e delle conseguenze delle irregolarità resta operativa nei limiti in cui non sono derogate dalla disposizione emergenziale.

Massime di principio

  • Per le impugnazioni depositate in forma di documento informatico è obbligatoria la sottoscrizione digitale sia dell'atto principale sia delle copie informatiche per immagine degli allegati da parte del difensore.
  • Le linee guida o prassi locali non possono derogare ai requisiti espressi dalla legge: se la legge richiede la sottoscrizione digitale degli allegati, la mancata sottoscrizione determina l'inammissibilità.
  • La mancata osservanza formale richiesta dall'art. 24, comma 6-bis e 6-sexies D.L. 137/2020 comporta una sanzione di inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e, se ricorre colpa, anche a somme alla Cassa delle Ammende.
  • Prima del deposito telematico verificare sempre che le copie per immagine degli allegati siano sottoscritte digitalmente per conformità; conservare le ricevute e i metadati di sottoscrizione come prova della regolarità formale.
  • Se si rileva la mancanza di firma digitale sugli allegati, valutare tempestivamente se è ancora possibile ripresentare l'atto corretto nei termini proces suali: la possibilità di sanare l'irregolarità dipende dal termine e dalla fase procedimentale, ma in molti casi la declaratoria di inammissibilità è definitiva.

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