Cassazione Penale, Sentenza n. 12413/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di computare nel residuo di pena, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., il periodo trascorso in regime di obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare; dedotta violazione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e dei principi costituzionali (artt. 3, 13, 27 Cost.) nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 5 CEDU, con la tesi che l'obbligo di dimora con prescrizioni orarie abbia incidenza sulla libertà analoga agli arresti domiciliari e quindi debba essere computato nella pena residua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte di appello che ha ritenuto non equiparabile, ai fini del computo della pena residua, l'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare agli arresti domiciliari. La decisione è fondata su precedente giurisprudenza (anche della Corte Costituzionale, sent. n. 215/1999) che ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale circa il computo dei periodi di obbligo di dimora ai fini dell'art. 657 cod. proc. pen. La Corte precisa che la fungibilità è esclusa salvo il caso in cui siano imposte prescrizioni arbitrariamente afflittive, tali da rendere la misura sostanzialmente equipollente al regime degli arresti domiciliari, circostanza non dimostrata nel caso concreto.
Norme richiamate
Norma ostativa al computo automatico dei periodi di obbligo di dimora nella determinazione della pena residua; la giurisprudenza e la Corte costituzionale l'hanno già ritenuta compatibile con i principi costituzionali nelle parti che escludono tale computo, salvo ipotesi eccezionali di equipollenza pratica con gli arresti domiciliari
Disciplina l'obbligo di dimora; la Corte distingue la libertà limitata dall'effettiva condizione di non libertà propria degli arresti domiciliari, anche quando sia imposta la permanenza in alcune ore
Individua le esigenze cautelari cui risponde l'obbligo di dimora; la Corte sottolinea la funzione cautelare, diversa da quella sanzionatoria della esecuzione penale
artt. 3, 13, 27 Cost.
Richiamati dalla difesa per profili di uguaglianza, inviolabilità della libertà e umanità della pena; la Corte ritiene che non sussista violazione in quanto l'obbligo di dimora non è di per sé assimilabile alla detenzione
art. 117 Cost. in relazione all'art. 5 CEDU
Richiamato dalla difesa come parametro interposto; la Corte non ravvisa incompatibilità con il divieto di conteggio previsto dall'art. 657, conformandosi alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Corte Cost., sent. n. 215 del 1999
Pronuncia che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui si chiedeva il computo dell'obbligo di dimora ai fini della determinazione della sanzione sostitutiva o della pena, affermando la non equiparabilità tra obbligo di dimora e arresti domiciliari
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 36231/2016; Sez. 1, n. 3664/2012; Sez. 1, n. 3372/1995; Sez. 6, n. 1171/1995)
Orientamento consolidato secondo cui l'obbligo di dimora non è fungibile con la pena detentiva salvo che siano imposte prescrizioni arbitrariamente afflittive che lo rendano di fatto equipollente agli arresti domiciliari
Massime di principio
- L'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare non è normalmente computabile nel calcolo della pena residua ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.; la regola è il divieto di conteggio salvo casi eccezionali
- Per ottenere il riconoscimento di equiparabilità con gli arresti domiciliari e quindi la fungibilità ai fini del computo della pena, il ricorrente deve dimostrare l'imposizione di prescrizioni arbitrariamente afflittive e di tale rigore da rendere la misura sostanzialmente detentiva
- Le questioni di legittimità costituzionale già dichiarate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale o dalla Corte di cassazione sono difficilmente riapribili salvo elementi nuovi rilevanti
- In sede di esecuzione il magistrato di sorveglianza può valutare aspetti personali e trattamentali diversi dal mero "calcolo matematico" del pubblico ministero; tuttavia ciò non implica che ogni limitazione cautelare sia automaticamente computabile come pena
- È ammissibile in cassazione riproporre una questione costituzionale già decisa in sede di merito purché rilevante rispetto all'esito della sentenza impugnata, ma la rilevanza non basta se la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla giurisprudenza consolidata
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