Cassazione Penale, Sentenza n. 10042/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Montone impugnava la conferma della condanna per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione, articolando quattro motivi: (1) censura della correzione materiale del dispositivo della sentenza di primo grado (artt. 130 e 547 c.p.p.), sostendosi che l'assoluzione per truffa non poteva essere rettificata se non tramite impugnazione; (2) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, con particolare riguardo all'insufficiente valutazione delle prove e all'assenza di dimostrazione dell'affectio societatis tra Montone e gli altri imputati; (3) mancata prova del dolo necessario per l'associazione, contestando che richieste di intervento sporadiche siano indice di sodalizio criminoso; (4) censura del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il decreto di giudizio immediato riguardava esclusivamente il reato di associazione per delinquere e non il reato di truffa: l'assoluzione per truffa risultava quindi relativa a un capo non oggetto del giudizio ed era un errore materiale correttamente sanato con ordinaria correzione; il secondo e terzo motivo, attinenti al merito della responsabilità e al dolo associativo, sono stati dichiarati inammissibili per genericità poiché il ricorrente non ha contestato in modo specifico la motivazione della sentenza di appello; il quarto motivo relativo alla pena e alle attenuanti è stato ritenuto anch'esso inammissibile per mancata proposizione di censure specifiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 4.200,00 oltre accessori).
Norme richiamate
artt. 130 e 547 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta illegittima correzione del dispositivo della sentenza: la Corte ha ritenuto che l'errore fosse materiale (assoluzione per reato non oggetto del giudizio) e che la correzione sia stata pertanto legittima.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Norme richiamate implicitamente in relazione ai requisiti di specificità dei motivi di impugnazione: la Corte ha applicato il principio secondo cui i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la critica, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nel dispositivo di una sentenza è ammessa quando è evidente che la pronuncia ha riguardato fatti o capi non contestati nel giudizio; tale correzione non può essere usata per riformare decisioni su questioni sostanziali.
- Per impugnare efficacemente in Cassazione è necessario un contrasto argomentato e puntuale con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o riproposizioni della versione alternativa dei fatti sono inammissibili.
- La prova dell'associazione per delinquere richiede evidenza dell'affectio societatis (stabilità, continuità e ripartizione di ruoli): contatti frequenti, assegnazioni pilotate e confessioni stragiudiziali possono concorrere alla prova ma, se isolate o non adeguatamente meditate nella motivazione, potrebbero non essere sufficienti.
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle attenuanti devono essere contestate con specificità in cassazione; altrimenti restano irrilevanti ai fini dell'ammissibilità.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese di giudizio e al versamento di somme a titolo di ammenda; pertanto il rischio processuale deve essere valutato prima di proporre impugnazioni generiche.
Testo integrale
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