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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15135 - Corte di Cassazione

Tributi erariali diretti - In genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposte di fabbricazione - Gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) accise sui prodotti energetici - Carbone - Applicazione - Finalità di politica ambientale comunitaria - Indicazione nel testo della norma interna - Sufficienza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava il diniego di rimborso dell'accisa versata sul carbone utilizzato per la produzione di energia elettrica (anni 2011-2012) deducendo l'incompatibilita' della normativa nazionale (D.Lgs. n. 504/1995, art.21, co.9) con la Dir. 2003/96/CE, art.14(1)(a). Sosteneva che la deroga alla regola di esenzione prevista dalla direttiva poteva essere adottata solo se motivata specificamente per ragioni di politica ambientale e che avrebbe dovuto essere dimostrato, secondo i principi di interpretazione restrittiva e proporzionalita', che la tassazione produceva un beneficio ambientale concreto e proporzionato; chiedeva, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per chiarire il significato di "motivi di politica ambientale".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art.21, co.9 del D.Lgs. n.504/1995, che sottopone ad accisa i prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica per motivi di politica ambientale, attua correttamente l'art.14 della Dir. 2003/96/CE. La Corte ha affermato che e' sufficiente l'indicazione legislativa della finalita' ambientale, in linea lessicale e sostanziale con la direttiva, senza necessita' di specificare le ragioni dettagliate della scelta nazionale o di produrre una prova ex post del raggiungimento del beneficio ambientale. Ha inoltre escluso l'obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo il senso della norma comunitaria chiaro e privo di dubbi ragionevoli. La ricorrente e' stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio (ristrutturazione quadro per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita')

    Art.14, par.1, lett.a: esenzioni per i prodotti usati per produrre elettricita' ma gli Stati membri hanno la facolta' di tassare tali prodotti per motivi di politica ambientale

    La direttiva concede agli Stati membri la facolta' di tassare i prodotti energetici usati per la produzione di elettricita' per motivi ambientali; non richiede che lo Stato membro fornisca nella norma nazionale una motivazione dettagliata o la prova ex post di beneficio ambientale

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise)

    Art.21, comma 9: i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale

    Norma nazionale che attua la facolta' prevista dalla direttiva; la dichiarazione formale della finalita' ambientale nel testo e negli atti parlamentari e' considerata sufficiente per giustificare la tassazione

  • Testo Unico Accise (TUA), Tabella A

    Punto 11 (richiamato in motivazione): ammette la tassazione per motivi ambientali dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricita'

    Conferma l'articolazione pratica delle aliquote e il quadro applicativo italiano in coerenza con la direttiva

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Art.267 TFUE (rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)

    Il rinvio pregiudiziale non e' obbligatorio se l'interpretazione della norma comunitaria e' chiara e non sussistono dubbi ragionevoli; la questione sollevata era ritenuta pacifica e direttamente applicabile

Massime di principio

  • La mera indicazione legislativa di una finalita' di politica ambientale nella norma nazionale, se coerente con la formulazione della direttiva comunitaria, e' sufficiente a legittimare la tassazione prevista dalla direttiva; non e' richiesta una motivazione dettagliata nella norma nazionale
  • Non e' necessario che lo Stato membro fornisca, in sede di recepimento, una prova ex post che la tassa ha effettivamente prodotto benefici ambientali; la verifica dell'idoneita' e proporzionalita' compete al giudice e si basa su adeguata congruenza tra obiettivo e mezzi, non sulla dimostrazione di massimita' dell'effetto
  • Una norma fiscale puo' perseguire contemporaneamente finalita' fiscali e ambientali: l'uso dello strumento fiscale per obiettivi ambientali e' previsto dalla direttiva e non ne inficia la legittimita'
  • Il principio di proporzionalita' richiede che la misura sia idonea e non ecceda il necessario, ma non impone che la misura sia la migliore o che sia stata dimostrata ex ante come la piu' efficace possibile
  • Il giudice nazionale non e' obbligato a deferire questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia quando l'interpretazione della norma UE e' chiara o gia' chiarita dalla giurisprudenza; dubbi puramente sull'applicazione della norma nazionale non giustificano automaticamente il rinvio
  • Non e' ammissibile che la finalita' dichiarata sia meramente patrimoniale e volta esclusivamente a incrementare il gettito; la disposizione dev'essere dotata di una finalita' ambientale effettiva e non meramente formale

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