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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del 18/10/2021 (condanna per furto aggravato). Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta intempestività dell'istanza, sostenendo che cause di forza maggiore e difficoltà oggettive avevano impedito la tempestiva proposizione e che tali circostanze erano state comunque illustrate in sede di discussione orale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici per la denunzia cumulativa dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 c.p.p., e quindi inammissibili per difetto di specificità (richiamando gli artt. 581 e 591 c.p.p.). Inoltre ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso sul merito: l'istanza di rescissione è stata proposta oltre il termine perentorio previsto dal secondo comma dell'art. 629-bis c.p.p. e le difficoltà indicate non risultano documentate; il ricorrente non aveva presentato la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. Di conseguenza il giudice non è entrato nel merito della fondatezza della richiesta. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di ammenda; nel testo della sentenza è presente una incongruenza formale sull'importo (in un passaggio si indica euro 3.000, in P.Q.M. euro 4.000).

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione; il termine decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento (non dalla completa conoscenza di tutti gli atti processuali).

  • art. 606 comma 1 c.p.p.

    Elenca i vizi deducibili in cassazione; la denunzia cumulativa e promiscua di tali vizi rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile.

  • art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità; richiamato quale motivo formale per escludere il ricorso.

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Ulteriore richiamo procedurale relativo ai casi di inammissibilità per aspecificità dei motivi.

  • art. 175 c.p.p.

    Prevede la possibilità di chiedere la restituzione in termine per esercitare l'impugnazione straordinaria; la mancata proposizione di tale richiesta è stata rilevata come omissione da parte del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 (Rugerino)

    Principio secondo cui il giudice di legittimità non deve essere chiamato a rielaborare e selezionare dai motivi aspecifici quelli utili; conferma l'inammissibilità per denunzia cumulativa.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, Sent. n. 36560 del 22/09/2021 (Vezuli)

    Conferma che il termine di trenta giorni per la rescissione decorre dalla conoscenza del procedimento e non dalla conoscenza compiuta di tutti gli atti processuali; in caso di complessità è possibile chiedere la restituzione nel termine.

Massime di principio

  • La richiesta di rescissione del giudicato va proposta entro il termine perentorio previsto dall'art. 629-bis c.p.p. (30 giorni) e il termine decorre dalla conoscenza del procedimento, non dalla completa conoscenza di tutti gli atti.
  • Se si è oltre il termine, è fondamentale presentare tempestivamente istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.; la mancata proposizione di tale istanza può compromettere ogni rimedio.
  • Evitare denunzie cumulative e promiscue dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p.: i motivi devono essere specifici e collegati chiaramente alle lettere normative contestate, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
  • Eventuali cause di forza maggiore o difficoltà nella predisposizione degli atti devono essere adeguatamente documentate in modo formale (es. memorie, atti processuali, prove documentali) e non solo prospettate oralmente dinanzi al giudice.
  • Quando il giudice dichiara l'istanza tardiva e quindi inammissibile, di norma non entra nel merito della fondatezza della domanda sostanziale.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e all'applicazione di ammende; pertanto valutare con attenzione la fondatezza procedurale prima di proporre ricorsi.

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