Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del 18/10/2021 (condanna per furto aggravato). Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta intempestività dell'istanza, sostenendo che cause di forza maggiore e difficoltà oggettive avevano impedito la tempestiva proposizione e che tali circostanze erano state comunque illustrate in sede di discussione orale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici per la denunzia cumulativa dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 c.p.p., e quindi inammissibili per difetto di specificità (richiamando gli artt. 581 e 591 c.p.p.). Inoltre ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso sul merito: l'istanza di rescissione è stata proposta oltre il termine perentorio previsto dal secondo comma dell'art. 629-bis c.p.p. e le difficoltà indicate non risultano documentate; il ricorrente non aveva presentato la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. Di conseguenza il giudice non è entrato nel merito della fondatezza della richiesta. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di ammenda; nel testo della sentenza è presente una incongruenza formale sull'importo (in un passaggio si indica euro 3.000, in P.Q.M. euro 4.000).
Norme richiamate
Termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione; il termine decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento (non dalla completa conoscenza di tutti gli atti processuali).
Elenca i vizi deducibili in cassazione; la denunzia cumulativa e promiscua di tali vizi rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile.
art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità; richiamato quale motivo formale per escludere il ricorso.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Ulteriore richiamo procedurale relativo ai casi di inammissibilità per aspecificità dei motivi.
Prevede la possibilità di chiedere la restituzione in termine per esercitare l'impugnazione straordinaria; la mancata proposizione di tale richiesta è stata rilevata come omissione da parte del ricorrente.
Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 (Rugerino)
Principio secondo cui il giudice di legittimità non deve essere chiamato a rielaborare e selezionare dai motivi aspecifici quelli utili; conferma l'inammissibilità per denunzia cumulativa.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, Sent. n. 36560 del 22/09/2021 (Vezuli)
Conferma che il termine di trenta giorni per la rescissione decorre dalla conoscenza del procedimento e non dalla conoscenza compiuta di tutti gli atti processuali; in caso di complessità è possibile chiedere la restituzione nel termine.
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato va proposta entro il termine perentorio previsto dall'art. 629-bis c.p.p. (30 giorni) e il termine decorre dalla conoscenza del procedimento, non dalla completa conoscenza di tutti gli atti.
- Se si è oltre il termine, è fondamentale presentare tempestivamente istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.; la mancata proposizione di tale istanza può compromettere ogni rimedio.
- Evitare denunzie cumulative e promiscue dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p.: i motivi devono essere specifici e collegati chiaramente alle lettere normative contestate, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
- Eventuali cause di forza maggiore o difficoltà nella predisposizione degli atti devono essere adeguatamente documentate in modo formale (es. memorie, atti processuali, prove documentali) e non solo prospettate oralmente dinanzi al giudice.
- Quando il giudice dichiara l'istanza tardiva e quindi inammissibile, di norma non entra nel merito della fondatezza della domanda sostanziale.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e all'applicazione di ammende; pertanto valutare con attenzione la fondatezza procedurale prima di proporre ricorsi.
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