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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20270/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che le doglianze fossero meramente generiche e dirette a una rivalutazione del merito e della pena, senza specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22/05/2024. Dal testo emerge che la Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo di impugnazione era generico e astratto, si risolveva in una mera richiesta di rivalutazione del merito e, in sostanza, in una contestazione della pena. La censura non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che invece risultava articolata e conforme ai precedenti gradi di giudizio, e la difesa aveva inoltre trascurato che la Corte territoriale aveva già concesso le attenuanti generiche e motivato il giudizio di dosimetria della pena.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una censura generica, astratta e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso di legittimità per ottenere una mera rivalutazione del merito o per contestare in modo sostanzialmente apodittico il trattamento sanzionatorio.
  • La doglianza sulla pena è inammissibile se non si confronta con la motivazione del giudice di merito, specie quando la sentenza abbia già dato conto della concessione delle attenuanti generiche e del ragionamento seguito nella dosimetria.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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