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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3417/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scotti era imputato per reati tributari (art. 81, 2° comma c.p. e art. 4 d.lgs. n. 74/2000) per avere, nella qualità di legale rappresentante della BRJIANICA s.c.r.l., indicato nelle dichiarazioni fiscali anni 2011 e 2012 elementi attivi inferiori al reale al fine di evadere IRES e IVA. Gli importi contestati: per il 2011 ricavi non dichiarati per complessivi €836.313 (IRES evasa €233.216) e €1.840.135 (IVA evasa €367.894); per il 2012 ricavi non dichiarati per €1.779.911 (IRES evasa €489.475) e €4.013.820 (IVA evasa €839.473), con superamento delle soglie di punibilità delle lettere a) e b) dell'art. 4. In appello la Corte di Brescia ha confermato la condanna per il 2012 e ha dichiarato estinta per prescrizione la posizione relativa al 2011. Con ricorso per cassazione si è denunciata la carenza e contraddittorietà della motivazione dell'appello: la difesa sostenne che la Corte d'appello aveva fondato la condanna su una ricostruzione dell'IVA riferibile al 2011 (prescritto) e non aveva fornito un'adeguata ricostruzione distinta per il 2012; inoltre criticava l'uso di affermazioni apodittiche del processo verbale di constatazione senza puntuale indicazione delle fatture non registrate o dell'analisi dei costi, e l'assenza di un esplicito richiamo motivazionale alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riguardo ai vizi di motivazione. Ha accertato che la motivazione della Corte d'appello, pur dichiarando la responsabilità per l'anno d'imposta 2012, si fondava in realtà su una ricostruzione relativa all'anno 2011 (per il quale era intervenuta la prescrizione), e che mancava una specifica e distinta ricostruzione contabile e fiscale per il 2012 e una risposta puntuale alle censure difensive. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato relativo all'anno d'imposta 2012 e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio, con libertà di esito e richiesta di adeguata motivazione. La declaratoria di prescrizione relativa al 2011 non è stata annullata (quindi resta), mentre la condanna per il 2012 è stata rimessa in discussione in appello.

Norme richiamate

  • art. 81, 2° comma, cod. pen.

    La norma sulla continuazione è stata richiamata per qualificare più azioni come esecutive di un medesimo disegno criminoso; la ricostruzione della continuità è parte dell'imputazione ma la motivazione di merito non ha fornito adeguati riferimenti temporali distinti fra le annualità contestate

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (lett. a) e b))

    La norma che definisce le soglie di punibilità per i reati tributari è stata applicata per determinare l'esistenza di evasione rilevante (superamento delle soglie per IRES e IVA); la Corte d'appello aveva ritenuto superate entrambe le soglie, ma la Cassazione ha richiesto che la specifica ricostruzione delle somme sia chiaramente riferita all'annualità oggetto di condanna

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza deve collegare puntualmente le risultanze probatorie alla specifica annualità fiscale: non è sufficiente utilizzare una ricostruzione riferibile a un anno diverso (soprattutto se questo è prescritto) per reggere una condanna.
  • Se la decisione di merito fa riferimento a precedenti risultati istruttori (sentenza di primo grado), il giudice d'appello deve esprimere un esplicito e compiuto richiamo motivazionale; il mero richiamo generico non sopperisce alla necessità di argomentare caso per caso.
  • La quantificazione dell'evasione (IRES/IVA) deve emergere da elementi di prova specifici e itemizzati (es. indicazione puntuale delle fatture "attive" o "passive" non registrate); affermazioni apodittiche del verbale di constatazione non possono sostituire una ricostruzione analitica.
  • In presenza di contestazioni per più annualità occorre differenziare le analisi contabili e fiscali per ciascun anno; il rischio di confusione tra annualità può determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
  • Per la difesa: contestare la mancanza di nesso probatorio tra documenti e anno contestato e chiedere che il giudice espliciti come ogni singolo elemento probatorio incida sul reddito/IVA di quella specifica annualità.
  • Per il pubblico ministero/giudice: assicurare che la motivazione risponda specificamente alle censure difensive e che la ricostruzione degli elementi attivi e passivi sia chiaramente indicata e attribuita all'anno fiscale pertinente.

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