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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28166/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecco, aveva rideterminato in diminuzione la sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione per violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 66/2003 (la società non avrebbe consentito la fruizione di n. 780 riposi giornalieri di 11 ore consecutive tra i turni). I ricorrenti contestavano (i) la illegittimità dell'applicabilità delle norme sanzionatorie previgenti richiamate dalla Corte territoriale dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 153/2014 (cd. "reviviscenza normativa"); (ii) la corretta applicazione degli artt. 9 R.d.l. n. 692/1923 e 27 I. n. 370/1934 nonché la motivazione; (iii) l'operazione aritmetica con cui la Corte territoriale aveva fissato l'importo della sanzione (contestazione della non corrispondenza tra il massimo edittale e l'applicazione del terzo del massimo).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui, a seguito della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 3 e 4 (art. 18 bis, commi 3 e 4) del d.lgs. n. 66/2003 dalla Corte costituzionale n. 153/2014, trova applicazione la disciplina sanzionatoria previgente (artt. 9 R.d.l. n. 692/1923 e 27 I. n. 370/1934) per il principio della "reviviscenza normativa"; tale conclusione giustifica l'applicazione da parte della Corte d'Appello e la rideterminazione della sanzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, avendo i ricorrenti omesso di considerare l'inapplicabilità del cumulo giuridico e le particolari maggiorazioni (quali la quintuplicazione prevista dall'art. 1 co.1177 L. n.296/2006 per il periodo rilevante). Il ricorso è quindi rigettato; non sono state attribuite spese alla parte resistente perché il controricorso è stato notificato tardivamente. La Corte ha altresì richiamato la disposizione del DPR n. 115/2002 art. 13 co.1 quater in tema di eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 66/2003

    Disciplina l'obbligo del riposo giornaliero (11 ore consecutive tra i turni); la Corte territoriale ha ritenuto violata tale norma con riferimento alla mancata fruizione di 780 riposi.

  • art. 19 d.lgs. n. 66/2003 (comma 2 rilevato nel ricorso)

    Contiene disposizioni finali e di abrogazione; rilevante nel dibattito sull'abrogazione/effetto delle norme sanzionatorie e sulla presunta sopravvivenza o meno di precedenti disposizioni.

  • art. 18 bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 66/2003

    Le disposizioni sanzionatorie qui previste sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale n. 153/2014; la caducazione ha dato luogo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, alla "reviviscenza" della disciplina sanzionatoria previgente.

  • d.lgs. n. 213/2004, art. 1, comma 1, lett. g)

    Ha modificato il d.lgs. n. 66/2003 e rileva nel quadro storico-normativo delle abrogazioni e modifiche poste a fondamento delle censure; la Corte ha ritenuto che tali modifiche non ostino alla reviviscenza del previgente regime sanzionatorio.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 153/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti del regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 66/2003 (art. 18 bis commi 3 e 4), determinando, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la reintegrazione del precedente regime sanzionatorio (reviviscenza).

  • art. 9 R.d.l. n. 692/1923

    Fa parte del previgente sistema sanzionatorio ritenuto applicabile per reviviscenza; utilizzato dalla Corte territoriale per la rideterminazione della sanzione.

  • art. 27 legge n. 370/1934

    Integrale parte del previgente regime sanzionatorio riapplicato a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del nuovo sistema; è stata richiamata per il calcolo della sanzione.

  • art. 1, co. 1177, L. n. 296/2006

    Prevedeva la quintuplicazione delle sanzioni amministrative per il periodo 1.1.2007 - 24.6.2008; elemento rilevante ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione che i ricorrenti non hanno considerato adeguatamente.

  • DPR 115/2002, art. 13 co. 1 quater

    Norma procedurale sul contributo unificato; la Corte ha richiamato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte dei ricorrenti.

  • Cass. ord. n. 26603/2017 e Cass. ord. n. 12659/2019 (giurisprudenza richiamata)

    Costituiscono il precedente di legittimità secondo cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 153/2014, trova applicazione il previgente regime sanzionatorio (reviviscenza), anche se la normativa abrogata risultava esplicitamente indicata in altre disposizioni non oggetto della pronuncia costituzionale.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di norme che hanno riformato un regime sanzionatorio, i giudici di legittimità possono applicare il principio della "reviviscenza normativa", reintegrando la disciplina sanzionatoria previgente salvo ragioni specifiche ostative.
  • Per contrastare l'applicazione della disciplina previgente in simili casi occorre motivare in modo specifico e fondato perché la reviviscenza non dovrebbe operare; mere censure formali o generiche non sono sufficienti.
  • Le contestazioni aritmetiche sull'entità della sanzione richiedono argomentazioni dettagliate (es. su cumulo giuridico, maggiorazioni temporanee, criteri di determinazione): la genericità porta all'inammissibilità.
  • Nella determinazione delle sanzioni bisogna considerare eventuali norme temporanee o speciali (es. quintuplicazioni) e l'eventuale inapplicabilità del cumulo giuridico; omissioni su questi punti possono precludere il successo dell'impugnazione.
  • La tempestività degli atti di parte (in particolare del controricorso) può influire sulle spese processuali: tardività può impedire l'addebito delle spese alla controparte.
  • Nei casi in cui la Corte territoriale rimetta la rideterminazione dell'importo all'Amministrazione, è opportuno che l'Amministrazione esegua la ricalcolazione attenendosi alle indicazioni normative e giurisprudenziali fornite dal giudice.

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