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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33986/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che dichiarava inammissibili le opposizioni ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. deducendo violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Sostenevano che l'opposizione non mirava alla statuizione contenuta nella sentenza di assoluzione ma al rigetto della restituzione dei beni e delle somme sequestrate sui conti societari riconducibili a Esposito e Abaloaei e chiedevano la riqualificazione dell'opposizione come appello cautelare (appello incidentale) e la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Firenze.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la sentenza di assoluzione n. 1097/2022 non fosse ancora passata in giudicato, per cui non era esperibile la procedura di "incidente di esecuzione" prevista dall'art. 667 cod. proc. pen. durante la pendenza del giudizio di cognizione. Per i terzi interessati (Abaloaei e Bruno) la tutela prima del giudicato è l'appello incidentale; la restituzione collegata a sentenza definitiva può essere contestata con l'incidente di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato. Non è stata disposta alcuna conversione delle opposizioni ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., perché i ricorrenti avevano correttamente indicato lo strumento non consentito dalla legge (la conversione è ammessa solo quando vi sia una indicazione errata del nomen iuris ma la volontà corrisponda a un altro mezzo impugnatorio). I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (importo indicato in dispositivo: euro tremila).

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen.

    La procedura di "incidente di esecuzione" prevista da questa norma non è esperibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione; durante la pendenza del processo di cognizione la procedura è inammissibile.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la ricorrente ha fatto ricorso a uno strumento (incidente di esecuzione) non consentito nella fase processuale in cui si trovava il procedimento.

  • art. 323, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione dei beni con la sentenza di assoluzione; la Corte ha osservato che tale pronuncia non avendo ancora acquisto efficacia di cosa giudicata non autorizza l'esperimento dell'incidente di esecuzione.

  • art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Citata nella prospettazione dei ricorrenti come possibile destinatario della trasmissione degli atti in caso di riqualificazione; la Corte non ha ritenuto applicabile la riqualificazione in presenza delle condizioni processuali richieste.

  • art. 268, comma 5, cod. proc. pen.

    La conversione dell'impugnazione in altro rimedio è ammessa solo quando l'errata denominazione non tenga conto della reale volontà dell'interessato. Qui i ricorrenti avevano espressamente e correttamente scelto lo strumento non consentito, per cui la conversione non è possibile.

  • Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017 (Rv.270938 - 01)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'incidente di esecuzione non può essere instaurato prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla responsabilità.

  • Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 (Nexhi, Rv.209336)

    Giurisprudenza richiamata in tema di conversione degli atti di impugnazione e della necessità che la volontà dell'interessato corrisponda effettivamente al rimedio diverso da quello formalmente indicato.

  • art. 616 cod. proc. pen. e Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    Richiamati in relazione alla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria: la Corte ha ritenuto assente la causa di non punibilità (assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità) e quindi ha confermato l'applicabilità della sanzione.

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione ex art. 667 cod. proc. pen. è esperibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la restituzione: prima del giudicato la via corretta per il terzo interessato è l'appello incidentale.
  • Se la parte impugna con lo strumento processuale non consentito dalla fase processuale in cui si trova il procedimento, l'impugnazione va dichiarata inammissibile; la conversione dell'impugnazione in altro rimedio è possibile solo quando la denominazione errata non corrisponde alla volontà sostanziale diversa dell'interessato.
  • Prima di proporre rimedi cautelari o incidentali collegati alla restituzione di beni sequestrati, verificare lo stato del provvedimento impugnato (se è passato in giudicato o meno) e scegliere lo strumento processuale corretto (appello incidentale vs incidente di esecuzione).
  • L'inammissibilità per errato esercizio dello strumento processuale può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non ricorre causa di colpa inevitabile; è quindi opportuno un controllo diligente della tipologia di impugnazione prima del deposito.

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