Cassazione Penale, Sentenza n. 3820/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) e vizio di motivazione con riferimento alla revoca dell'indulto: la difesa contestava che il giudice dell'esecuzione avesse revocato l'indulto senza verificare e motivare se la causa ostativa (la condanna irrevocabile del 31/10/2011) fosse comunque conoscibile dal giudice che aveva concesso l'indulto (19/09/2012). Per la difesa, se la causa ostativa era conoscibile dal giudice concedente, la revoca sarebbe preclusa dal divieto del ne bis in idem.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente il principio consolidato secondo cui, oltre alla preesistenza della causa ostativa rispetto alla deliberazione del beneficio (L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3), è necessario accertare che tale causa non fosse conoscibile dal giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita. Poiché il giudice dell'esecuzione non ha verificato e motivato sulla conoscibilità della condanna ostativa (irrevocabile il 31/10/2011) rispetto alla concessione dell'indulto (19/09/2012), la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Benevento per nuovo esame con piena libertà valutativa.
Norme richiamate
Legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3
La norma individua le cause ostative alla concessione dell'indulto; la Corte interpreta che la mera preesistenza della causa ostativa non basta per la revoca: occorre anche che la causa non fosse conoscibile e non fosse stata valutata dal giudice che ha concesso l'indulto
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di ricorso: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione nella revoca dell'indulto
Principio del ne bis in idem (giurisprudenziale)
Applicato per impedire che si riconsideri illegittimamente una concessione già decisa dal giudice concedente quando la causa ostativa era nota o implicitamente valutata da quel giudice
Riferimenti giurisprudenziali (es. Sez.1, n.33916/2015 Paesano; Sez.1, n.40647/2014 Nicolaci; Sez.1, n.47041/2017 Prostamo)
Richiamati per confermare il consolidato orientamento secondo cui la revoca dell'indulto è ammessa solo se la causa ostativa era preesistente e non conosciuta né valutata dal giudice che ha concesso il beneficio
Massime di principio
- La revoca dell'indulto è possibile solo se la causa ostativa era cronologicamente preesistente alla concessione del beneficio e, soprattutto, non era conoscibile né oggetto di valutazione, anche implicita, da parte del giudice che ha concesso l'indulto
- Il giudice dell'esecuzione, quando decide sulla revoca, deve espressamente accertare e motivare circa la conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice concedente; l'assenza di tale verifica rende la revoca annullabile
- Se la causa ostativa risultava già negli atti dell'originario procedimento e poteva essere conosciuta dal giudice che concesse l'indulto, opera il divieto di riconsiderare il beneficio (ne bis in idem) e la revoca non è ammessa
- La parte che chiede la revoca deve provare non solo la preesistenza della causa ostativa, ma che essa non era nota né valutata dal giudice concedente; in caso di dubbio la valutazione deve essere svolta e motivata dal giudice dell'esecuzione
- In caso di insufficiente motivazione sulla conoscibilità della causa ostativa, la Corte di legittimità annullerà e rinvierà per un nuovo giudizio con indicazione di riesaminare la materia alla luce dei principi indicati
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