Cassazione Penale, Ordinanza n. 36568/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 3 luglio 2026 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce, che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di riciclaggio e i fatti connessi. Ha dedotto il difetto di motivazione per l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare proscioglimento e per la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. I motivi relativi alla responsabilità e al vizio di motivazione non sono consentiti contro una sentenza di patteggiamento: ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso soltanto per motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata tenendo conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
Norme richiamate
Il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, con sentenza di patteggiamento ex art. 444 bis cod. proc. pen. in data 3 luglio 2026, applicava a Palma Gabriele, Preite Lorenzo e Scorrano Stefano Dario la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di riciclaggio e fatti connessi agli stessi rispettivamente contestati.
La disposizione è richiamata quale base della sentenza di applicazione della pena concordata. Il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
Ciò posto i ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti.
La Corte tratta de plano i ricorsi che risultano inammissibili perché proposti contro sentenze di patteggiamento per motivi non consentiti.
In base al nuovo art. 448, co. 2-bis, cod.proc.pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione
Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è circoscritto ai motivi tassativamente indicati dalla norma; il vizio di motivazione non è motivo ammesso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
Alla dichiarazione d'inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro per ciascun ricorrente, valutati i profili di colpa.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre il vizio di motivazione né contestare la responsabilità al di fuori di tali ipotesi.
- Quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è fondato su motivi non consentiti, può essere dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La dichiarazione d'inammissibilità comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende; la somma è determinata equitativamente tenendo conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
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