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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45098/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze per violazione del contraddittorio, denunciando che le conclusioni scritte del difensore, regolarmente trasmesse e ricevute via PEC e firmate digitalmente, non sono state considerate dalla Corte nell'adozione della decisione, con conseguente pregiudizio per la difesa.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata considerazione delle conclusioni difensive, qualificando la mancata valutazione come nullità in presenza di documentazione che attesta la trasmissione via PEC e il contenuto argomentativo delle conclusioni. Tuttavia, essendo il reato di evasione commesso il 2 gennaio 2015 ormai estinto per prescrizione, la Corte ha disposto l'immediata declaratoria della causa estintiva ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato; non si è proceduto ad un rinvio per nuova valutazione nonostante la nullità rilevata, per effetto della prevalenza della causa estintiva.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata allegazione e valutazione alle scritture processuali delle conclusioni inviate via PEC dalla difesa, in dipendenza della disciplina emergenziale, può integrare una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178(1)(c) c.p.p., quando l'intervento difensivo costituisca una partecipazione attiva e significativa al processo.

  • art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    La norma riconosce alla difesa la facoltà di presentare conclusioni scritte tramite PEC nell'ambito delle procedure emergenziali; tali conclusioni, se effettivamente trasmesse e contenenti argomentazioni, devono essere ritenute parte attiva del contraddittorio.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Imposto l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato nel giudizio di cassazione quando risulti che il reato è prescritto; tale obbligo prevale sull'accertamento di nullità processuali assolute o insanabili, salvo che l'operatività della causa estintiva richieda accertamenti riservati al giudice di merito.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente la pronuncia assolutoria nei casi previsti dall'art.129(2) solo se dagli atti emergono in modo evidente gli elementi per l'assoluzione; nella sentenza in esame la Corte ha ritenuto che non ricorressero condizioni di "evidenza" tali da consentire l'assoluzione ex art.129(2).

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 e Sez. U. n. 17179 del 27/02/2002; Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009)

    La Cassazione ha richiamato orientamenti secondo i quali la mancata valutazione di conclusioni difensive trasmesse via PEC può integrare nullità, e il principio di prevalenza della causa estintiva quando sussiste contestualmente una nullità e una causa estintiva del reato, salvo casi in cui l'operatività della causa estintiva richieda specifici accertamenti di merito.

Massime di principio

  • La trasmissione via PEC di conclusioni difensive, corredata da attestazione di avvenuta consegna, deve essere preservata e considerata dal giudice: la loro omissione può costituire nullità se le conclusioni contengono argomentazioni substantive e non sono mera reiterazione di motivi già svolti.
  • Se le conclusioni difensive sono meramente reiterative o prive di contenuto argomentativo, la loro omessa valutazione può non costituire pregiudizio concreto per il diritto di difesa; la valutazione della rilevanza sostanziale del contenuto è centrale per determinare la sussistenza della nullità.
  • Quando in Cassazione coesistono una nullità processuale e una causa estintiva del reato (es. prescrizione), prevale l'obbligo di declarare immediatamente l'estinzione del reato ai sensi dell'art.129(1) c.p.p., salvo che l'applicazione della causa estintiva richieda accertamenti di merito.
  • La difesa deve conservare e allegare prove della trasmissione telematica (PEC) e della ricevuta di avvenuta consegna per poter efficacemente contestare omissioni di cancelleria; tali elementi sono decisivi per ottenere la qualificazione della violazione come nullità.
  • In situazioni analoghe è opportuno, quando possibile, sollevare immediatamente diniego di contraddittorio in sede di merito o farne espresso rilievo in impugnazione per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di pregiudizio e l'eventuale necessità di annullamento o declaratoria di estinzione.

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