Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per reato continuato di dichiarazione fraudolenta (anni d'imposta 2015-2017) in qualità di amministratore unico della EMAIL s.r.l.; dedotte violazioni di legge e vizio di motivazione per la valutazione delle dichiarazioni dell'emittente nigeriano e per la presunta inversione dell'onere della prova; censura dell'utilizzabilità del verbale di constatazione (dichiarazioni rese dall'emittente senza garanzie difensive) e doglianza sulla quantificazione della pena; richiesta anche di correzione di un errore materiale nel nome dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione congiunta dei giudici di merito (principio della "doppia conforme") ritenendo che le censure si risolvessero in una mera richiesta di rivalutazione favorevole degli stessi fatti senza confutazione efficace delle argomentazioni dei giudici di merito. Ha ritenuto legittima la valutazione circa l'assenza di elementi che comprovassero l'effettiva esecuzione delle prestazioni e il pagamento delle fatture, richiamando il principio della "vicinanza della prova" che impone all'imputato di fornire elementi concreti a confutazione. Ha inoltre dichiarato utilizzabili, nei confronti dei terzi, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da persona non indagata (anche se autoaccusatorie), e quindi ha escluso l'inutilizzabilità del verbale di constatazione nei confronti del ricorrente. Ha respinto le censure sulla pena come infondate; ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, non è stata accolta la richiesta di correzione dell'errore materiale sul nome che dovrà eventualmente essere sollecitata alla Corte d'Appello.
Norme richiamate
art. 63, comma 31 cod. proc. pen.
La garanzia prevista tutela soltanto il dichiarante; le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da persona non sottoposta ad indagini, sebbene autoaccusatorie, non sono utilizzabili contro il dichiarante ma possono essere utilizzate contro terzi
Cass. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020 (Bruzzese), Rv. 278373
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373
Una volta assolto l'onere probatorio dall'accusa (anche tramite presunzioni o massime di esperienza), spetta all'imputato allegare elementi concreti e oggettivi contrari, in virtù del principio della vicinanza della prova
Cass. Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021 (Costantino), Rv. 281807
Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807
Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da persone non indagate, anche se autoaccusatorie, non sono opponibili al dichiarante ma sono pienamente utilizzabili contro terzi
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a proporre una diversa valutazione dei fatti già confermati con doppia motivazione (giudice di primo e secondo grado) è frequentemente dichiarato inammissibile per mancata confutazione delle argomentazioni di merito.
- Quando l'accusa costruisce un quadro probatorio anche su presunzioni, l'imputato deve allegare e, ove possibile, produrre elementi concreti e oggettivi per confutare le risultanze (principio della vicinanza della prova); la mancata produzione di tali elementi è rilevante a carico della difesa.
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da persone non sottoposte a indagine, sebbene autoaccusatorie, non sono utilizzabili contro il dichiarante ma possono essere utilizzate nei confronti di terzi; pertanto la contestata inutilizzabilità del verbale può essere rigettata se riferita a terzi.
- Se il verbale di constatazione è stato acquisito con l'accordo delle parti, la sua utilizzazione in dibattimento trova adeguata legittimazione; eccezioni sull'utilizzabilità devono essere fondate e specifiche.
- Richieste di rettifica di errori materiali (es. nome) non possono essere ottenute in Cassazione in caso di inammissibilità del ricorso e, se necessarie, devono essere sollecitate ai giudici di merito.
- Le censure sulla misura della pena e sull'applicazione delle attenuanti devono essere formulate con argomentazioni concrete: se la decisione di merito mostra di aver applicato il minimo edittale e concesso le attenuanti, la censura sarà difficilmente accolta.
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