Cassazione Civile, Ordinanza n. 36446/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l'anno 2008. Il professionista aveva opposto l'atto sostenendo di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione separata, perché già iscritto al proprio albo professionale e a una cassa di previdenza obbligatoria di categoria. La corte d'appello aveva invece ritenuto dovuto il credito contributivo e applicato il regime sanzionatorio per mera omissione ex art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000. Nel ricorso per cassazione, il professionista ha articolato otto motivi: i primi sette indirizzati contro la ritenuta sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e, quindi, contro la violazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e di varie norme costituzionali e processuali; l'ottavo, in via subordinata, ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito. L'INPS ha proposto ricorso incidentale/successivo con un unico motivo contro la qualificazione della condotta come semplice omissione e non evasione contributiva, deducendo la violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'ottavo motivo del ricorso del professionista, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché quest'ultima è una mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. Di conseguenza, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso del professionista e il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
è la disciplina di riferimento per la Gestione separata; la Corte richiama il tema dell'obbligo contributivo del professionista iscritto ad albo e cassa di categoria, ma la decisione finale non si fonda su tale profilo bensì sulla prescrizione
art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000
richiamato dall'INPS per contestare la qualificazione della condotta come mera omissione e non evasione contributiva
norma processuale richiamata per la proposta del relatore comunicata alle parti
art. 27950/2018
precedente di legittimità utilizzato come fondamento del principio sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata
Massime di principio
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa.
- La dichiarazione dei redditi del professionista ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo, sicché non può spostare il dies a quo della prescrizione.
- Quando il motivo relativo alla prescrizione è accolto, le ulteriori censure che presuppongono l'esistenza del credito contributivo o la corretta qualificazione dell'inadempimento restano assorbite.
- Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento di un motivo assorbente comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia alla luce del principio di diritto affermato.
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