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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32102/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della conseguenza sanzionatoria prevista per l'inammissibilità. Non è stata riformata la decisione di merito sul diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione a un episodio di truffa. La censura era diretta contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il diniego delle attenuanti, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo rispetto alle deduzioni già svolte e comunque generico, poiché non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata. La sentenza di merito aveva valorizzato la modalità della condotta, consistente in una truffa in danno di persona anziana commessa per telefono, e l'esistenza di una attività organizzata finalizzata alla commissione ripetuta di fatti analoghi, elementi ritenuti decisivi per escludere le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La norma è richiamata solo per individuare il delitto oggetto del giudizio; la decisione non ne affronta la struttura tipica, ma valuta esclusivamente il trattamento sanzionatorio relativo alle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Anche se non nominato espressamente nel testo, la questione decisa riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il giudice di merito può negarle motivando sui profili ritenuti decisivi e rilevanti.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che si limita a reiterare censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, è generico e può essere dichiarato inammissibile.
  • Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La gravità concreta della condotta e le modalità esecutive del fatto possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche, specie quando il fatto sia inserito in una attività organizzata o ripetitiva e presenti specifiche connotazioni di offensività.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche non può risolversi in una mera riproposizione delle valutazioni di merito, ma deve evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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