Cassazione Civile, Ordinanza n. 34865/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di liquidazione con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori IVA e imposte sostitutive sulle operazioni di credito a medio-lungo termine, conseguenti alla revoca delle agevolazioni "prima casa" per mancato trasferimento della residenza nel comune ove era sito l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto. I contribuenti avevano sostenuto che il ritardo dipendesse da forza maggiore, perché non avevano potuto completare i lavori di ristrutturazione entro il termine e non avevano quindi ottenuto il certificato di abitabilità/agibilità. La CTR aveva ritenuto fondata tale difesa e aveva respinto l'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, sostenendo che non ricorresse una vera forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza nei termini di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione, e il conseguente mancato rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, non integra di per sé una causa di forza maggiore, perché non costituisce evento inevitabile, imprevedibile e non imputabile all'acquirente. Ha richiamato il principio secondo cui l'agevolazione prima casa richiede il trasferimento della residenza nel comune entro diciotto mesi, salva solo una forza maggiore sopravvenuta, oggettiva e non riferibile alla condotta dell'acquirente. Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti. Ha compensato le spese dei gradi di merito per l'evoluzione giurisprudenziale e ha condannato i contribuenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986
L'agevolazione "prima casa" è subordinata al trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile entro diciotto mesi dall'atto; la deroga è ammessa solo in presenza di forza maggiore oggettiva, sopravvenuta e non imputabile all'acquirente.
artt. 15 e ss. del D.P.R. 601/1973
Sono menzionati come base del recupero delle imposte sostitutive sulle operazioni di credito a medio e lungo termine conseguente alla revoca delle agevolazioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Per le agevolazioni "prima casa" rileva il trasferimento della residenza nel comune ove è situato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto; non è necessario che la residenza sia trasferita nell'abitazione acquistata, ma nel solo comune.
- La forza maggiore idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione richiede un impedimento esterno, sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile, non imputabile neppure a titolo di colpa all'acquirente, nonostante l'adozione di tutte le cautele esigibili.
- Il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione, con conseguente impossibilità di ottenere l'agibilità e di trasferire la residenza nei termini, non integra automaticamente forza maggiore, se dipende da circostanze non qualificate come oggettivamente inevitabili e imprevedibili.
- Quando la decisione di merito è viziata solo nella qualificazione giuridica dei fatti e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l'originaria domanda o impugnazione.
- Le spese dei gradi di merito possono essere compensate in presenza di un'evoluzione nel tempo dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa.
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