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Ordinanza

Ordinanza n. 1272/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del Nulla Osta -istanza P-BN/L/Q/2023/100279 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Benevento il 16/07/2024, ma regolarmente notificato solo in data 02/09/2025.

Giustizia amministrativa202506548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Benevento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo a un'istanza di emersione o ingresso per lavoro. In sede cautelare ha riproposto la domanda di sospensione. Il TAR ha rilevato che, successivamente, l'Amministrazione aveva adottato un diniego di riesame in risposta a una richiesta del ricorrente, affermando che soltanto in caso di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro sarebbe stato possibile valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale diniego non era stato impugnato mediante motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. La riproposizione della domanda cautelare è stata ritenuta inammissibile, poiché il successivo diniego di riesame, contenente una nuova determinazione amministrativa rilevante ai fini della tutela richiesta, non era stato autonomamente impugnato con motivi aggiunti. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia della revoca del nulla osta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La riproposizione della domanda cautelare non può essere utilmente esaminata quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia adottato un nuovo diniego direttamente rilevante per la tutela richiesta e tale atto non sia stato impugnato con motivi aggiunti; in tal caso la domanda cautelare è inammissibile.
  • La mancata impugnazione con motivi aggiunti del successivo provvedimento amministrativo impedisce di estendere il giudizio e la tutela cautelare agli effetti propri di tale nuovo atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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