Cassazione Penale, Ordinanza n. 33268/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Cinque imputati, assistiti dal medesimo difensore e con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. con applicazione della pena. Il ricorso era fondato su un unico motivo: dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 129 e 444 c.p.p. in relazione ai capi A) e B), nei quali erano contestati delitti di tentato furto, assumendo l'insussistenza del reato per inidoneità dell'azione a integrare il tentativo. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto a contestare nel merito una sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra il vizio prospettato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché la censura concernente l'inidoneità dell'azione a integrare il tentativo non rientra in tali ipotesi, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la dedotta insussistenza del reato; la Corte non lo considera parametro utile per superare i limiti di impugnazione contro il patteggiamento
norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso avverso tale sentenza è soggetto a limiti speciali
stabilisce in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
richiamata quale legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introducendo i limiti al ricorso avverso il patteggiamento
indica il rito applicato dal Tribunale di Roma, ossia il patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La deduzione dell'inidoneità dell'azione o dell'insussistenza del tentativo non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento, se non si traduce in uno dei motivi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non consente un riesame nel merito della responsabilità, ma è circoscritto ai vizi espressamente previsti dalla disciplina speciale.
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