Cassazione Penale, Sentenza n. 7928/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi estranei a quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento contestando la determinazione della pena e la qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia non ha dedotto motivi entro i limiti tassativi previsti per la cassazione avverso sentenza di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: non ha sostenuto l'illegalità della pena né indicato un errore manifesto di qualificazione deducibile dal testo della sentenza, né ha lamentato vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato o alla mancata correlazione tra richiesta e sentenza.
Norme richiamate
Riferimento alla natura della sentenza impugnata: si tratta di una sentenza di patteggiamento della quale si discute l'impugnazione in cassazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento; la Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso che non rientrava in tali motivi.
art. 606, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando siano proposti motivi non consentiti; la Corte lo ha richiamato per motivare la dichiarazione di inammissibilità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di decisione che comporti tale condanna; applicata dalla Corte nella quantificazione equitativa della somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento i motivi di cassazione sono tassativi: si possono impugnare solo l'espressione della volontà dell'imputato, la mancata correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica (solo se manifesto) e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le censure sulla determinazione della pena (quantum) sono inammissibili salvo che si prospetti l'illegalità della pena stessa; semplici contestazioni valutative non sono ammesse.
- L'errore nella qualificazione giuridica è sindacabile solo se si tratta di un errore manifesto e evidente dal testo della sentenza; non sono ammissibili contestazioni sottili o valutazioni alternative non palesi.
- Chi propone ricorso per cassazione in queste materie deve ancorare i motivi ai capi di imputazione e alla motivazione succinta della sentenza, indicando chiaramente la evidente discrepanza o illegittimità che si intende impugnare.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende: è importante valutare preventivamente la fondatezza formale dei motivi prima di ricorrere.
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