Sentenza del 07/05/2018 n. 1891 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ICI - legittimazione processuale del Comune - spetta agli Statuti e regolamenti comunali disciplinare la rappresentanza in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP di Agrigento che aveva accolto il ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2009, ritenendoli notificati oltre il termine quinquennale. Il contribuente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione processuale, poiché il ricorso era stato sottoscritto dal funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, soggetto diverso dal Sindaco o dal dirigente apicale cui lo Statuto comunale attribuiva il potere di rappresentare l'ente e di proporre impugnazioni.
La decisione
L'appello del Comune è stato dichiarato inammissibile. In base all'art. 31 dello Statuto del Comune di Agrigento, il Sindaco rappresenta l'ente in giudizio e può delegare tale potere agli assessori o ai dirigenti competenti. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, non essendo il Sindaco, il Commissario straordinario o un dirigente apicale legittimato dallo Statuto, non aveva il potere di sottoscrivere e proporre l'impugnazione. La carenza di legittimazione processuale è stata rilevata anche d'ufficio. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 400 euro di spese processuali in favore del contribuente.
Norme richiamate
Art. 128 della Costituzione
Abrogato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione
La sua abrogazione ha contribuito al riconoscimento dell'autonomia statutaria degli enti locali e alla conseguente valorizzazione degli statuti comunali nella disciplina dell'organizzazione e della rappresentanza dell'ente.
Legge n. 142 del 1990
Ha anticipato il riconoscimento dell'autonomia statutaria e organizzativa dei Comuni.
Ha adeguato l'ordinamento della Repubblica al nuovo assetto costituzionale degli enti locali, rafforzandone l'autonomia.
D.P.R. n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali
Riconosce agli statuti comunali un ampio spazio per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, inclusa la rappresentanza processuale, nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti dalla legge.
Art. 31 dello Statuto del Comune di Agrigento
Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio; il dirigente competente per materia propone la resistenza in giudizio e il Sindaco può delegare agli assessori e ai dirigenti l'adozione degli atti di sua competenza.
La disposizione attribuisce la rappresentanza processuale al Sindaco e consente la delega soltanto ai soggetti espressamente individuati, tra cui gli assessori e i dirigenti competenti, non al semplice funzionario responsabile.
Cassazione, sentenza n. 12808 del 2005
Afferma che spetta agli statuti e ai regolamenti comunali disciplinare la rappresentanza processuale dell'ente, in ragione dell'autonomia statutaria dei Comuni.
Cassazione, sentenze n. 13412 del 2006, n. 4212 del 2007 e n. 15957 del 2009
Estendono i principi sull'autonomia statutaria e sulla rappresentanza processuale anche agli enti locali della Regione siciliana.
Cassazione, sentenze n. 16224 del 2015 e Sezioni Unite n. 24179 del 2009
Confermano che la legittimazione processuale deve essere verificata anche d'ufficio e che il potere di conferire la procura o proporre l'impugnazione spetta solo a chi disponga di un effettivo potere rappresentativo sostanziale dell'ente.
Massime di principio
- Per verificare se un Comune possa proporre validamente un ricorso o un appello, occorre consultare anzitutto lo Statuto comunale e, solo se lo Statuto vi rinvia, i regolamenti dell'ente.
- La firma di un atto giudiziario da parte di un funzionario comunale non è sufficiente: il soggetto deve essere espressamente titolare del potere di rappresentanza processuale oppure deve ricevere una delega valida da chi tale potere possiede.
- Il funzionario responsabile del tributo non coincide necessariamente con il dirigente competente o con il rappresentante legale dell'ente; la competenza amministrativa nella gestione del tributo non comporta automaticamente la legittimazione a stare in giudizio.
- La delega deve essere specifica, provenire dal soggetto legittimato e rispettare le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Una delega generica o non documentata può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La carenza di legittimazione processuale può essere rilevata d'ufficio dal giudice e comportare l'inammissibilità del ricorso o dell'appello, anche se la controversia tributaria non è stata esaminata nel merito.
- In caso di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Comune, l'ente può essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente.
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