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Ordinanza

Ordinanza n. 11371/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.12.2025, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale per mancanza dei requisiti di cui all’art. 635, comma 1, lett i), D.Lgs. n. 66 del 2010 e di cui all’art. 2, comma 4, lett. f) del bando di concorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.4-2026 : per l'annullamento e/o la riforma: - del decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, n. -OMISSIS- di prot. del 4.4.2026, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso e sono stati dichiarati vincitori i candidati classificatisi nelle posizioni dal n. 1 (-OMISSIS-) al n. 4116 (-OMISSIS-); - del verbale n. -OMISSIS-del 1.4.2026 della Commissione esaminatrice e della relativa graduatoria e della allegata graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, parte integrante del suddetto decreto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti.

Giustizia amministrativa202515853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri e successiva graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso, motivato dal difetto dei requisiti previsti dall'art. 635, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 66/2010 e dall'art. 2, comma 4, lett. f), del bando. A seguito dell'ordinanza cautelare della Sezione, l'Amministrazione lo ha ammesso con riserva al prosieguo della procedura e lo ha convocato per le prove residue. Con motivi aggiunti, tempestivamente notificati, il ricorrente ha impugnato anche il decreto del 4 aprile 2026 di approvazione della graduatoria finale di merito, il verbale della commissione esaminatrice e gli atti connessi. Il giudice ha rilevato che l'impugnazione della graduatoria era stata notificata, al momento, soltanto a un controinteressato e ha quindi ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure contro l'esclusione e la graduatoria. Considerato l'elevato numero dei candidati controinteressati, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando il ricorrente a chiedere all'Amministrazione la pubblicazione sul proprio sito della presente ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei candidati presenti nella graduatoria finale. Il ricorrente dovrà eseguire gli incombenti entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza; l'Amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione entro quindici giorni dalla richiesta; la prova della notificazione, con attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, a pena di decadenza. Il TAR ha inoltre ordinato all'Amministrazione di depositare una relazione sull'esito delle prove concorsuali residue e sulla posizione conseguibile dal ricorrente in graduatoria. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 66/2010

    Individuato dall'Amministrazione quale disposizione recante il requisito mancante che ha fondato l'esclusione dal concorso; il merito della sua applicazione non è stato deciso con l'ordinanza.

  • art. 2, comma 4, lett. f), del bando di concorso

    Previsione del bando richiamata quale ulteriore fondamento dell'esclusione; la sua legittimità e applicazione non sono state esaminate nel merito.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto applicabile per la necessità di notificare il ricorso anche ai controinteressati individuati nella graduatoria.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, in combinato disposto con l'art. 49, comma 3, c.p.a., quale base per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Individua le modalità di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione della presente ordinanza, degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro una graduatoria concorsuale non è stato notificato a tutti i candidati controinteressati inclusi nella graduatoria, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i destinatari necessari della notificazione.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito web dell'amministrazione della pronuncia, degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata a termini perentori per la richiesta di pubblicazione e per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dall'incombente.
  • Quando il ricorrente è ammesso con riserva al prosieguo di una procedura concorsuale, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare una relazione aggiornata sull'esito delle prove residue e sulla posizione che il candidato può conseguire in graduatoria, rinviando la decisione all'esito dell'adempimento istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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