Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03262/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Bologna aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Albania per l'esecuzione di una pena detentiva definitiva di cinque anni di reclusione, inflitta per un reato previsto dal codice penale albanese e descritto come passaggio illecito di frontiera. Il soggetto era stato arrestato in Italia e sottoposto a custodia cautelare in carcere. Successivamente aveva chiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo esigenze familiari e timori per la propria incolumità in caso di ritorno in Albania. Il ricorso per cassazione è stato però ritenuto inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato, senza il necessario ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stata inoltre ritenuta non valutabile l'istanza di rinvio, formulata in modo generico e priva di documentazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato il principio secondo cui, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, anche cautelare, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista; la proposizione personale determina inammissibilità genetica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    La norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, è richiamata per distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dalle modalità di proposizione del ricorso; per il ricorso in cassazione è necessaria la rappresentanza tecnica.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la parte non può proporlo personalmente.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i conseguenti adempimenti di cancelleria.

  • art. 203 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per ulteriori adempimenti di cancelleria.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    È la riforma che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione dell'assenza di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello

    Le Sezioni Unite affermano che il ricorso per cassazione, anche contro provvedimenti cautelari, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale; la legittimazione a impugnare va distinta dalle modalità del concreto esercizio del diritto.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione avverso qualunque provvedimento, compresi quelli cautelari, non è proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista integra una causa originaria di inammissibilità, indipendentemente dal merito delle doglianze.
  • La legittimazione sostanziale a proporre impugnazione e le modalità del suo esercizio sono concetti distinti: la titolarità del diritto all'impugnazione non elimina l'obbligo della rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Un'istanza di rinvio non può essere valutata se il ricorso è geneticamente inammissibile; inoltre, essa deve essere specifica e supportata da documentazione idonea.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.