Cassazione Penale, Ordinanza n. 03307/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per i reati di evasione dagli arresti domiciliari e furto aggravato, fissando la pena complessiva in un anno e venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa. Con l'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di congruità della pena, lamentando anche un errore di calcolo nella pena pecuniaria, poiché la riduzione per il rito sarebbe stata applicata in misura superiore al terzo consentito, con passaggio da euro 360 a euro 200. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore, munito di procura speciale, depositava memoria di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che le doglianze erano rivolte non contro un'asserita illegalità della pena, ma contro la sua graduazione nell'ambito di una sentenza di concordato in appello, profilo che non fonda l'ammissibilità dell'impugnazione. Ha inoltre rilevato che la rinuncia al ricorso, regolarmente proposta dal difensore munito di procura speciale, determinava comunque l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la proposta di pena concordata in appello, su cui era fondata la decisione impugnata
la rinuncia al ricorso produce effetti estintivi dell'impugnazione, rilevanti ai fini dell'inammissibilità
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena concordata in appello, le censure che investono la mera congruità o graduazione della pena non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità, ove non si deduca un'ipotesi di illegalità della sanzione.
- L'illegalità della pena, rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, presuppone l'irrogazione di una sanzione non prevista dall'ordinamento o il superamento del massimo edittale, non un mero errore nella quantificazione o nel bilanciamento interno della pena concordata.
- La rinuncia al ricorso, se validamente formulata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione e consente la definizione del giudizio senza formalità di procedura.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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