Cassazione Penale, Ordinanza n. 03288/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata, pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena concordata di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro 1.067,00 di multa per il delitto di rapina. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 133 c.p. e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, sostenendo che il giudice si sarebbe limitato ad affermare la congruità della pena concordata senza una specifica argomentazione sui criteri di commisurazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, è consentito solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla motivazione della dosimetria della pena, fondata sull'art. 133 c.p., non rientra in tali casi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso concreto definita con sentenza di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla motivazione della dosimetria della pena non riconducibili ai casi espressamente previsti.
art. 606 c.p.p.
Richiamato in chiave di disciplina generale delle impugnazioni, ma derogato dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la congruità della pena; la Corte osserva che una censura di motivazione su questo punto non è proponibile nel ricorso contro il patteggiamento se non nei limiti tassativi previsti dalla legge.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la trattazione camerale non partecipata e l'adozione di ordinanza per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che operano come norma speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale dell'impugnazione.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento un vizio di motivazione sulla congruità o sulla dosimetria della pena, quando la censura non si traduca in una delle ipotesi espressamente previste dalla legge, come l'illegalità della pena o il difetto di correlazione tra richiesta e decisione.
- In caso di ricorso inammissibile per ragioni non consentite dalla legge, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, previa valutazione dei profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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