Cassazione Civile, Sentenza n. 3947/2010 del 18/02/2010
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
L’ente pubblico aveva commissionato lavori edili a un’impresa appaltatrice, che aveva stipulato in favore dell’ente una polizza fideiussoria presso una compagnia di assicurazioni. A seguito dell’inadempimento dell’appaltatore, l’ente dichiarò unilateralmente risolto il contratto ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.P.R. n. 1063 del 1962 e chiese all’assicuratore il pagamento della somma garantita. Il tribunale respinse la domanda qualificando la polizza come fideiussione in senso stretto e ritenendo estinto il diritto per mancata tempestiva iniziativa contro il debitore principale ai sensi dell’art. 1957 c.c.; la Corte d’appello di Perugia confermò la decisione con sentenza n. 183/2003, depositata il 9 maggio 2003. L’ente, succeduto all’originario attore, propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, sostenendo che la convenzione dovesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, tenuto conto dell’obbligo di pagamento entro breve termine dalla richiesta scritta, dell’impegno dell’appaltatore a rimborsare al garante quanto versato con rinuncia a eccezioni e della funzione della polizza quale sostituto della cauzione prevista dalla disciplina pubblicistica. Da tale qualificazione deduceva l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c.; in subordine, sosteneva che la richiesta scritta di pagamento valesse comunque a impedire la decadenza.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso per quanto di ragione, cassato la sentenza della Corte d’appello di Perugia e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Hanno chiarito che la polizza fideiussoria prestata a garanzia delle obbligazioni dell’appaltatore, caratterizzate dall’insostituibilità, configura una garanzia atipica di tipo indennitario: il garante non assume la medesima prestazione dell’appaltatore, ma deve tenere indenne il beneficiario dalle conseguenze economiche dell’inadempimento. Nella specifica convenzione, la polizza sostituiva la cauzione in denaro e comportava il pagamento a richiesta senza applicazione del meccanismo fideiussorio dell’art. 1957 c.c.; la sentenza impugnata non poteva quindi confermare il rigetto della domanda sulla base della decadenza prevista da tale norma. La Corte ha enunciato inoltre che la polizza è invalida se stipulata dopo l’inadempimento delle obbligazioni garantite. La decisione non ha liquidato direttamente la somma richiesta, rimettendo la causa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Il contratto autonomo di garanzia costituisce espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322 c.c., comma 2, che si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera), l’eventuale controgarante (soggetto non necessario, che solitamente si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera) e il debitore della prestazione (l’ordinante).
La garanzia autonoma è un contratto atipico riconducibile all’autonomia negoziale, ammesso quando realizza un interesse meritevole di tutela; la sua struttura e disciplina vanno ricostruite in rapporto alla funzione concreta perseguita.
Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ., è la carenza dell’elemento dell’accessorietà: il garante s’impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’efficacia del rapporto di base, e identico impegno assume il controgarante nei confronti del garante.
La fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui secondo un rapporto accessorio; la garanzia autonoma se ne distingue perché il garante si obbliga a pagare senza poter opporre, di regola, le eccezioni relative al rapporto di base.
Quelle ragioni risiedono nell’essere le suddette clausole volte a precludere al garante l’opponibilità al creditore garantito delle eccezioni spettanti al debitore principale (siano esse relative al rapporto di valuta tra quest’ultimo e il creditore o al rapporto di provvista tra il debitore principale e il garante), in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941 c.c., con l’effetto di svincolare (in tutto o in parte) la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie.
La clausola che impedisce al garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale deroga alla regola fideiussoria dell’art. 1945 c.c. e costituisce un elemento rilevante per riconoscere l’autonomia della garanzia.
In difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, ad esso non possa applicarsi la norma dell’art. 1957 cod. civ. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poichè tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria (così Cass. n. 3964/1999 cit., ancora in tema di polizza fideiussoria; Cass. n. 11368/2002, in motivazione) instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma.
Il termine di decadenza dell’art. 1957 c.c., fondato sul collegamento accessorio fra garanzia e debito principale, non si applica alla garanzia autonoma, salvo diversa previsione negoziale.
Massime di principio
- La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni dell’appaltatore, quando la prestazione principale è insostituibile, integra una garanzia atipica di tipo indennitario: il garante deve tenere indenne il beneficiario dalle conseguenze economiche dell’inadempimento e non eseguire la medesima prestazione dovuta dall’appaltatore.
- La clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni orienta, di per sé, verso la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo che tale qualificazione risulti manifestamente incompatibile con il restante contenuto della convenzione.
- La qualificazione della garanzia dipende dalla relazione voluta dalle parti tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia e dalla funzione concreta del negozio; il nomen iuris scelto dalle parti non è decisivo.
- All’obbligazione autonoma di garanzia non si applica, salvo diversa previsione negoziale, la decadenza dell’art. 1957 c.c., perché essa presuppone il collegamento accessorio tra la scadenza della garanzia e quella dell’obbligazione principale.
- La polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni dell’appaltatore è invalida se stipulata dopo che l’inadempimento delle obbligazioni garantite si è già verificato.
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