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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11119/2010 del 07/05/2010

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca aveva finanziato una cooperativa per lire 875.000.000 e aveva ricevuto dalla cooperativa una procura irrevocabile all'incasso di contributi pubblici in conto capitale per lire 577.000.000. L'intesa prevedeva che quanto riscosso fosse detratto dal finanziamento e che fosse predisposto un nuovo piano di ammortamento sul debito residuo. Un istituto regionale, informato dell'operazione, aveva concesso alla cooperativa un contributo in conto interessi, al tasso agevolato del 4%, convenendo che, dopo l'incasso dei contributi in conto capitale da parte della banca, l'agevolazione sarebbe stata ridotta in relazione al finanziamento residuo. Nel 1998 l'istituto regionale citò la banca davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, poiché la banca aveva accreditato i contributi sul conto corrente della cooperativa invece di portarli in detrazione del finanziamento. La banca chiamò in causa la cooperativa subentrata. Il Tribunale, con sentenza del 10 aprile-25 luglio 2000, condannò la banca a pagare all'istituto regionale lire 620.718.792, oltre interessi, e la cooperativa a restituire alla banca lire 578.856.093, oltre interessi. In appello, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 28 maggio-15 settembre 2004, respinse l'eccezione di tardività dell'appello incidentale dell'istituto regionale, dichiarò tardivo quello della banca e rideterminò le somme dovute: la banca fu condannata a pagare all'istituto regionale euro 320.575,00, detratti euro 253.732,00 già riscossi, con interessi legali sino al 23 luglio 1998 e, successivamente, al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria; la cooperativa fu condannata a pagare alla banca euro 190.710,00, oltre interessi legali. La banca ricorse per cassazione contro l'istituto regionale e la cooperativa. Quanto al rapporto con la cooperativa, rinunciò al ricorso, rinuncia accettata dalla controparte. Contro l'istituto regionale la banca formulò quattro motivi: 1) violazione degli artt. 331-334 c.p.c., contestando che l'appello incidentale dell'istituto regionale potesse beneficiare dell'unitarietà del termine d'impugnazione, trattandosi di cause scindibili; 2) violazione dell'art. 343 c.p.c., sostenendo che il proprio appello incidentale non fosse tardivo, perché l'interesse a proporlo era sorto indipendentemente dall'appello principale della cooperativa; 3) omesso esame di un punto decisivo, in relazione al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca; 4) violazione dell'art. 1224 c.c., in relazione agli interessi riconosciuti all'istituto regionale a un tasso superiore a quello legale. La banca contestò inoltre la regolazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la banca e la cooperativa, rilevando che la rinuncia al ricorso, pur non idonea a estinguere il giudizio ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c. perché priva della sottoscrizione del difensore, documentava la sopravvenuta carenza d'interesse della banca; ha quindi compensato le spese dell'intero giudizio tra tali parti. Nel rapporto con l'istituto regionale ha accolto il primo motivo: la domanda dell'istituto contro la banca e la chiamata in causa della cooperativa riguardavano cause scindibili, fondate su titoli distinti e indipendenti, la seconda riconducibile a garanzia impropria. L'appello incidentale autonomo dell'istituto regionale non poteva dunque avvalersi dell'unitarietà del termine d'impugnazione, applicabile alle cause inscindibili o concernenti un unico rapporto sostanziale o processuale; dovevano invece valere i termini ordinari e l'appello era tardivo. Ha rigettato il secondo motivo della banca, relativo alla tardività del proprio appello incidentale, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente al capo relativo all'accoglimento dell'appello incidentale tardivo dell'istituto regionale. Ha compensato le spese d'appello e di cassazione tra la banca e l'istituto regionale.

Norme richiamate

  • artt. 331, 332, 333 e 334 c.p.c.

    Nel vigente sistema processuale l’impugnazione proposta per prima in effetti determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea; ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l’appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall’impugnazione principale e rivolto nei confronti di parte diversa da colui che tale impugnazione ha proposto.

    La necessità di far confluire nello stesso procedimento le impugnazioni successive non rende unitario il termine per impugnare in ogni ipotesi: la regola dell'unitarietà opera per cause inscindibili o per controversie relative a un unico rapporto sostanziale o processuale, non per cause scindibili o indipendenti.

  • art. 325 c.p.c.

    Peraltro, tali ultime impugnazioni incidentali autonome, quale quella esperita dall’IRCAC, cui era stato solo notificato l’appello principale proposto nei confronti del Banco di Sicilia, al pari dell’appello incidentale consequenzialmente formulato dal Banco di Sicilia nei confronti dell’IRCAC, non possono giovarsi della regola dell’unitarietà del termine d’impugnazione, che trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando, come nella specie, riguardino cause scindibili, o comunque tra loro indipendenti, rispetto alle quali il termine non è unico ma continuano ad applicarsi i termini ordinari di cui all’art. 325 c.p.c. e all’art. 326 c.p.c., comma 1 o di cui all’art. 327 c.p.c., nell’ipotesi di mancanza di notificazione della sentenza impugnata (in tema, cfr. cass. 199605409; 200402799; 200701825; 200900050), ipotesi nel caso avveratasi.

    Nelle cause scindibili o indipendenti, l'impugnazione incidentale autonoma non beneficia dell'unitarietà del termine collegata alla prima impugnazione; resta soggetta ai termini ordinari, compreso quello breve dell'art. 325 c.p.c. quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 326, comma 1, c.p.c.

    Peraltro, tali ultime impugnazioni incidentali autonome, quale quella esperita dall’IRCAC, cui era stato solo notificato l’appello principale proposto nei confronti del Banco di Sicilia, al pari dell’appello incidentale consequenzialmente formulato dal Banco di Sicilia nei confronti dell’IRCAC, non possono giovarsi della regola dell’unitarietà del termine d’impugnazione, che trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando, come nella specie, riguardino cause scindibili, o comunque tra loro indipendenti, rispetto alle quali il termine non è unico ma continuano ad applicarsi i termini ordinari di cui all’art. 325 c.p.c. e all’art. 326 c.p.c., comma 1 o di cui all’art. 327 c.p.c., nell’ipotesi di mancanza di notificazione della sentenza impugnata (in tema, cfr. cass. 199605409; 200402799; 200701825; 200900050), ipotesi nel caso avveratasi.

    Per l'impugnazione relativa a una causa scindibile o indipendente, il termine ordinario resta autonomo e non viene prorogato o reso unitario per effetto dell'impugnazione proposta in un diverso rapporto.

  • art. 327 c.p.c.

    Peraltro, tali ultime impugnazioni incidentali autonome, quale quella esperita dall’IRCAC, cui era stato solo notificato l’appello principale proposto nei confronti del Banco di Sicilia, al pari dell’appello incidentale consequenzialmente formulato dal Banco di Sicilia nei confronti dell’IRCAC, non possono giovarsi della regola dell’unitarietà del termine d’impugnazione, che trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando, come nella specie, riguardino cause scindibili, o comunque tra loro indipendenti, rispetto alle quali il termine non è unico ma continuano ad applicarsi i termini ordinari di cui all’art. 325 c.p.c. e all’art. 326 c.p.c., comma 1 o di cui all’art. 327 c.p.c., nell’ipotesi di mancanza di notificazione della sentenza impugnata (in tema, cfr. cass. 199605409; 200402799; 200701825; 200900050), ipotesi nel caso avveratasi.

    Quando la sentenza non è stata notificata, nelle cause scindibili o indipendenti opera il termine ordinario previsto dall'art. 327 c.p.c.; esso non diventa unitario per il fatto che un'altra parte abbia proposto impugnazione.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    In primo luogo il ricorso principale proposto dal Banco di Sicilia S.p.A. nei confronti della Cooperativa Montepietroso in l.c.a. deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che la depositata rinunzia ad esso nei soli confronti di questa parte, pur non risultando sottoscritta anche dal difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, e pur quindi inidonea a determinare l’estinzione del relativo giudizio inerente a rapporto scindibile da quello intercorrente tra il medesimo istituto bancario e l’IRCAC, in ogni caso documenta la sopravvenuta carenza d’interesse del Banco ricorrente (cfr. Cass. 199711821; 200806169; Cass SU 201003876).

    La rinuncia al ricorso che non possiede i requisiti formali previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c. non determina l'estinzione del giudizio, ma può documentare la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente e condurre alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La regola dell'unitarietà del termine d'impugnazione opera soltanto quando le cause siano inscindibili o la controversia riguardi un unico rapporto sostanziale o processuale; non si estende alle impugnazioni relative a cause scindibili o indipendenti.
  • Nelle cause scindibili, l'impugnazione incidentale autonoma proposta da una parte contro un soggetto diverso dall'appellante principale resta soggetta ai termini ordinari di impugnazione e non beneficia del termine collegato alla prima impugnazione.
  • La chiamata in causa fondata su un titolo distinto e indipendente rispetto a quello della domanda principale dà luogo, in presenza dei relativi presupposti, a una causa scindibile riconducibile a garanzia impropria.
  • Una rinuncia al ricorso priva dei requisiti formali necessari per estinguere il giudizio può comunque documentare la sopravvenuta carenza d'interesse e giustificare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello

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