Cassazione Civile, Sentenza n. 4309/2010 del 23/02/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assuntore concordato)
La controversia
La controversia nasce dall’azione promossa dal liquidatore di una società per azioni a partecipazione pubblica, dichiarata insolvente dal Tribunale di Roma il 12 ottobre 1994, contro amministratori e sindaci che avevano ricoperto gli incarichi tra il 1983 e il 1993. Si imputavano agli amministratori cattiva gestione, forniture a clienti inadempienti, mancato recupero di crediti e perdite e mancati guadagni che avevano condotto all’insolvenza; ai sindaci erano contestati omessi controlli. Il Tribunale di Roma, il 3 luglio 2001, aveva condannato in solido i convenuti a pagare L. 52.940.373.636. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25 settembre 2008, ha respinto le domande contro i sindaci e condannato gli amministratori, in gruppi e per gli importi indicati in sentenza, al pagamento di somme comprese tra Euro 1.722.967,23 ed Euro 4.840.304,14, oltre al 2% annuo dal 1° gennaio 1994 al saldo; ha compensato le spese. L’ente pubblico, divenuto assuntore del concordato omologato il 6 ottobre 1998 e poi rappresentato dal Ministero, era succeduto nell’azione del liquidatore. Il ricorrente principale ha proposto diciassette motivi: ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario a favore della Corte dei conti, sostenendo che la società svolgesse funzioni di interesse generale e gestisse risorse pubbliche; ha negato la legittimazione dell’assuntore del concordato; ha denunciato vizi della riassunzione dopo l’interruzione, il rigetto della chiamata in causa di terzi, l’attività del consulente tecnico durante l’interruzione e la mancata reperibilità di una comparsa di risposta; ha contestato che l’azione comprendesse la responsabilità verso i creditori ex art. 2394 c.c., nonché l’accertamento della propria responsabilità e la quantificazione del danno. Gli altri amministratori hanno proposto ricorsi incidentali, contestando a loro volta la giurisdizione, la legittimazione dell’attore, la chiamata in causa dei terzi, l’estensione dell’azione ai creditori, l’attribuzione della responsabilità e la misura dei danni; uno di essi ha anche dedotto la prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha riunito le impugnazioni. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale sulla giurisdizione e dichiarato inammissibili, per intervenuto giudicato implicito nei confronti delle parti che non avevano sollevato la questione in appello, i motivi incidentali sulla giurisdizione. Ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario: la domanda riguardava i danni arrecati al patrimonio sociale e ai creditori, non un danno direttamente inferto al patrimonio del socio pubblico; la società conservava distinta personalità e autonomia patrimoniale. Ha inoltre rilevato che l’assuntore del concordato era succeduto a titolo particolare all’originario attore e poteva agire nell’interesse della massa dei creditori, non in qualità di socio. Le censure sulla mancata chiamata in causa dei terzi sono state rigettate: il giudice può negare una nuova udienza per la chiamata in garanzia o regresso, essendo le cause separabili e non necessario il litisconsorzio. Le doglianze sulla riassunzione sono state dichiarate inammissibili perché non censuravano l’autonoma ratio di tardività dell’eccezione; quelle relative alla relazione del consulente e alla comparsa smarrita sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse, non essendo indicato un concreto pregiudizio difensivo. Sono stati respinti o dichiarati assorbiti i motivi relativi alla dedotta extrapetizione ex art. 2394 c.c.: la domanda originaria, proposta dopo la dichiarazione di insolvenza e diretta al risarcimento dei danni sociali e alla tutela dei creditori, comprendeva anche l’azione dei creditori sociali. Le censure sull’accertamento delle condotte, sulla responsabilità individuale e sulla quantificazione dei danni sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito. Tutti gli altri motivi del ricorso principale e i ricorsi incidentali sono stati rigettati. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti degli intimati non difesi.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
Al di fuori delle materie di contabilita’ pubblica, e quindi anche in tema di responsabilita’, occorre dunque che la giurisdizione della Corte dei conti abbia il suo fondamento in una specifica disposizione di legge.
La giurisdizione della Corte dei conti, fuori dalle materie di contabilità pubblica, richiede una specifica base legislativa.
art. 13 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214
In termini generali, il contenuto e i limiti della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilita’ trovano la loro base normativa nella previsione del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13, secondo cui essa giudica sulla responsabilita’ per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari nell’esercizio delle loro funzioni.
La norma fonda la giurisdizione contabile sulla responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari nell’esercizio delle funzioni.
art. 1, comma 4, L. 14 gennaio 1994, n. 20
Tali limiti sono stati successivamente ampliati dalla citata L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4 che estende il giudizio della Corte dei conti alla responsabilita’ di amministratori e dipendenti pubblici, anche per danni cagionati ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.
La giurisdizione contabile è estesa alla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici per danni cagionati anche a enti pubblici diversi da quello di appartenenza, ma non per ciò solo ai danni arrecati al patrimonio autonomo di una società privata partecipata.
art. 2449 c.c.
Dall’identita’ dei diritti e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una societa’ a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente discende la responsabilita’ per detti organi nei confronti della societa’, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini di cui all’art. 2392 c.c. e segg., in cui tali possibili proiezioni della responsabilita’ sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra societa’ privata.
La nomina pubblica degli organi sociali non determina di per sé un regime speciale di responsabilità: i componenti hanno i diritti e gli obblighi previsti per gli organi nominati dall’assemblea e rispondono secondo le regole ordinarie societarie.
art. 2392 c.c.
Dall’identita’ dei diritti e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una societa’ a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente discende la responsabilita’ per detti organi nei confronti della societa’, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini di cui all’art. 2392 c.c. e segg., in cui tali possibili proiezioni della responsabilita’ sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra societa’ privata.
La responsabilità degli amministratori di società partecipate resta regolata dalle norme ordinarie societarie; la partecipazione pubblica non sostituisce tale disciplina con quella della responsabilità erariale per il danno arrecato alla società.
art. 2393 c.c.
Si allude alla disposizione della L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 16 bis che ha convertito il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e che statuisce: “Per le societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50%, nonche’ per le loro controllate, la responsabilita’ degli amministratori e dei dipendenti e’ regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario”.
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di una società per azioni è disciplinata dalle norme civilistiche, in particolare dall’art. 2393 c.c.; la sentenza distingue questa azione da quella contabile per danno diretto al socio pubblico.
art. 2394 c.c.
Dei danni diretti, cioe’ di quelli prodotti immediatamente nella sfera giuridico – patrimoniale del socio e che non consistano nella semplice ripercussione di un danno inferto alla societa’, solo il socio stesso e’ legittimato a dolersi; di quelli sociali, invece, solo alla societa’ compete il risarcimento, di modo che, per il socio, anche il ristoro e’ destinato a realizzarsi unicamente nella medesima maniera indiretta in cui s’e’ prodotto il suo pregiudizio.
La responsabilità verso i creditori sociali può essere fatta valere nell’ambito dell’azione concorsuale per il danno al patrimonio sociale; essa non trasforma il danno della società in danno erariale del socio pubblico.
art. 2395 c.c.
In tale ultimo caso di azione per danni al socio pubblico, la configurabilita’ dell’azione del procuratore presso la Corte dei conti, tesa a far valere la responsabilita’ dell’amministratore o del componente di organi di controllo della societa’ partecipata dall’ente pubblico quando questo sia stato direttamente danneggiato dall’azione illegittima, non incontra particolari ostacoli (ne’ si incontrano difficolta’ derivanti dalla possibile concorrenza di siffatta azione con quella ipotizzata in sede civile dai citati art. 2395 c.c. e art. 2476 c.c., comma 6, perche’ l’una e l’altra mirerebbero in definitiva al medesimo risultato).
Quando la condotta degli organi sociali arreca un danno immediato e diretto al socio pubblico, distinta dalla mera diminuzione di valore della partecipazione conseguente al danno sociale, può configurarsi l’azione del procuratore contabile; la relativa azione civile del socio è riconducibile all’art. 2395 c.c.
art. 2394-bis c.c.
La qualifica dall’ente pubblico di assuntore del concordato preventivo della societa’ in stato di insolvenza, comporta la successione a titolo particolare di esso all’originario attore, cioe’ al liquidatore in rappresentanza della massa dei creditori, come chiarito esattamente gia’ dalla sentenza di merito (pagg. 22 e 23 sentenza impugnata), essendo esso intervenuto in giudizio in tale qualita’, che lo legittima a pretendere i danni richiesti, garantendo con fondi ad esso attribuiti all’uopo dalla legge il pagamento degli altri creditori.
Nell’azione concorsuale di responsabilità, l’assuntore del concordato succede all’originario attore e può agire nell’interesse della massa dei creditori per i danni arrecati alla società.
art. 206 L. fall.
Pertanto la domanda rilevante ai sensi dell’art. 386 c.p.c. per accertare la giurisdizione consiste in una azione concorsuale regolata dalla legge fallimentare e dal codice civile, con norme per le quali le azioni di responsabilita’ del liquidatore di societa’ in l.c.a. e in stato di insolvenza nei confronti degli amministratori di societa’ in detto stato, sono, per il rinvio operato dalla l. Fall., art. 206, quelle di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., a base della presente azione nell’atto introduttivo, notificato quando ancora non era in vigore l’art. 2394 bis c.c..
Per l’azione del liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa e insolvente, il rinvio dell’art. 206 L. fall. comprende le azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c.
art. 37 c.p.c.
La questione dell’opponibilita’ alle parti di quanto statuito in via definitiva a causa della loro acquiescenza in materia di giurisdizione e’ diversa da quella dedotta dal P.M. della rilevabilita’ di ufficio del difetto dei poteri cognitivi del giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, di cui all’art. 37 c.p.c., norma che, oltre ad essere limitata al solo giudizio ordinario quale e’ quello oggetto della presente causa, nel sistema, puo’ logicamente produrre effetti sempre e solo in riferimento alle parti non acquiescenti sulla questione stessa, consentendo, esclusivamente in rapporto a costoro, il riesame di essa nel grado successivo.
Il rilievo officioso del difetto di giurisdizione consente il riesame della questione nel grado successivo solo nei confronti delle parti che non vi abbiano prestato acquiescenza; per le altre si forma il giudicato implicito.
art. 269 c.p.c.
Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, puo’ quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, come accaduto nel caso, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta, dopo la novella dell’art. 111 Cost. del 1999; pertanto il motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 269 c.p.c. novellato dalla L. n. 353 del 1990, deve rigettarsi perche’ infondato.
La richiesta tempestiva del convenuto di chiamare un terzo in manleva o regresso non obbliga il giudice a fissare una nuova udienza: in assenza di litisconsorzio necessario, può essere disposta la separazione delle cause per economia processuale e ragionevole durata.
art. 335 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. il ricorso principale e le altre impugnazioni contro la medesima sentenza devono riunirsi.
Le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza devono essere riunite.
art. 366, n. 6, c.p.c.
In ordine alla mancata approvazione dai creditori dell’assunzione del concordato della stessa, non vi e’ cenno alla questione in sentenza e il motivo di ricorso ad essa relativo non e’ quindi autosufficiente nell’indicare gli “atti processuali” relativi al problema ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 ed e’ pertanto inammissibile.
Il motivo di ricorso che deduce una questione processuale deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti; in mancanza è inammissibile.
art. 307 c.p.c.
Quest’ultima, se ha rilevato che nel caso non era venuto meno il potere del difensore al momento della notifica del ricorso in riassunzione, come deducono i ricorrenti, ha preliminarmente osservato che l’eventuale mancata tempestiva riassunzione della causa dedotta come effetto della carente legittimazione processuale, doveva essere eccepita come prima difesa all’atto della ripresa del processo per determinarne l’estinzione ai sensi dell’art. 307 c.p.c., per cui il relativo motivo d’appello era inammissibile perche’ tardivo.
L’eccezione di estinzione per mancata o invalida riassunzione deve essere proposta nella prima difesa successiva alla ripresa del processo; se tardiva, la relativa censura è inammissibile.
Massime di principio
- La giurisdizione contabile sull’azione di responsabilità relativa a una società a partecipazione pubblica non deriva dalla sola provenienza pubblica del capitale né dal fatto che il danno sociale si rifletta sul valore della partecipazione: occorre un danno direttamente arrecato al patrimonio dell’ente pubblico, oppure una specifica base normativa che attribuisca la controversia alla Corte dei conti.
- Il danno arrecato dagli amministratori al patrimonio autonomo della società partecipata è danno della società, anche se il socio è un ente pubblico; l’azione sociale e quella dei creditori sociali restano disciplinate dalle norme civilistiche e non diventano azioni per danno erariale per il solo riflesso economico sul socio.
- La società a partecipazione pubblica conserva natura privata e la nomina pubblica degli amministratori non modifica, di per sé, i diritti, gli obblighi e il regime di responsabilità propri degli organi di una società privata.
- Il danno immediatamente arrecato al patrimonio del socio pubblico, distinto dalla mera ripercussione del danno sociale sul valore o sulla redditività della partecipazione, può fondare la giurisdizione della Corte dei conti e l’azione civile del socio prevista dall’art. 2395 c.c.
- L’assuntore del concordato succede a titolo particolare all’originario attore nell’azione concorsuale e può far valere, nell’interesse della massa dei creditori, le azioni di responsabilità per i danni arrecati al patrimonio sociale.
- In cause con pluralità di convenuti e domande scindibili, la chiamata in causa di un terzo richiesta dal convenuto per manleva o regresso non impone al giudice di estendere il contraddittorio: il giudice può negare la nuova udienza e lasciare che la domanda di regresso sia proposta separatamente.
- Quando una parte non impugna in appello la statuizione implicita sulla giurisdizione, la questione resta preclusa per quella parte nei gradi successivi, anche se altre parti hanno tempestivamente impugnato la medesima statuizione.
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