Cassazione Civile, Sentenza n. 2999/2010 del 10/02/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La controversia nasce da due deliberazioni di un’assemblea condominiale. Con la prima, del 18 maggio 1999, era stata prevista l’installazione di una sbarra elettronica tra l’androne e il cortile, con accesso regolato mediante chiave o telecomando e uso del cortile destinato ai proprietari o conduttori dei boxes; i condomini opponenti lamentavano che così gli altri sarebbero stati esclusi dall’uso del cortile per carico e scarico e per esigenze di soccorso, e che l’accesso ai loro locali terranei sarebbe divenuto più disagevole. Deducevano inoltre che il fabbricato era sottoposto a vincolo culturale e che mancava l’autorizzazione della Soprintendenza. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 13 aprile 2001, accolse la domanda. Con una seconda deliberazione, del 13 gennaio 2000, l’assemblea dispose che il passo carrabile fosse riservato alle autovetture dei proprietari e conduttori dei garages, consentendo agli altri condomini solo il passaggio pedonale e una breve sosta per carico e scarico, previo intervento di un possessore del telecomando; il Tribunale, con sentenza del 3 aprile 2001, annullò anche questa deliberazione. La Corte d’appello di Napoli, riuniti i gravami, respinse gli appelli con sentenza depositata il 18 maggio 2004. Il ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, contestava: (1) la validità della notificazione della citazione al condominio, perché la relata indicava solo l’amministratore senza specificarne la qualità; (2) la notificazione presso il domicilio privato dell’amministratore senza previo tentativo presso lo stabile condominiale; (3) la nullità dell’attività processuale svolta da un avvocato sostituto privo di delega scritta; (4) il passaggio in giudicato della nullità della prima delibera per mancanza dell’autorizzazione della Soprintendenza, nonché la pretesa violazione dell’art. 1120 c.c.; (5) il difetto d’interesse di uno degli opponenti a impugnare la seconda deliberazione; (6) l’asserita espressione di voto contrario alla seconda delibera da parte del delegato dei condomini opponenti; (7) l’insufficienza dell’ordine del giorno e la non pertinenza della deliberazione del 13 gennaio 2000 rispetto al tema indicato; (8) la cessazione della materia del contendere in seguito alla sostituzione della prima delibera con la seconda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti: la riferibilità della citazione al condominio risultava dal contesto complessivo dell’atto e la notificazione presso il domicilio privato dell’amministratore era valida, poiché spettava ai ricorrenti provare l’esistenza di un luogo condominiale destinato alla gestione, circostanza che avrebbe escluso quel domicilio. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancanza di delega scritta del sostituto doveva essere eccepita prima del compimento degli atti, mentre i ricorrenti l’avevano dedotta soltanto in appello. Il quarto motivo è stato respinto: la nullità della prima delibera era fondata anche sulla mancata autorizzazione della Soprintendenza, ratio autonoma non specificamente impugnata, sicché la statuizione era passata in giudicato; non poteva quindi essere utilmente esaminata la censura relativa all’art. 1120 c.c. I motivi concernenti l’interesse ad agire, il voto espresso dal delegato e la sufficienza dell’ordine del giorno sono stati dichiarati inammissibili nella parte in cui sollecitavano una diversa valutazione dei fatti assembleari. La Corte ha confermato che l’ordine del giorno deve indicare specificamente gli argomenti in termini essenziali, ma non deve anticipare lo sviluppo della discussione; nel caso concreto, la sostituzione del meccanismo elettronico del cancello non era conseguenza prevedibile della sola verifica dell’installazione della sbarra. È stata infine respinta la censura sulla cessazione della materia del contendere, perché la delibera sostitutiva era a sua volta illegittima. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.200, di cui euro 2.000 per onorari.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
il condominio di edifici, che non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell’ambito dell’edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore che lo rappresenta
In assenza di un luogo nell’edificio specificamente destinato e concretamente utilizzato per la gestione condominiale, il domicilio del condominio coincide con quello privato dell’amministratore ai fini della notificazione.
art. 139 c.p.c.
la notifica, eseguita presso il domicilio privato dell’amministratore del condominio, Sig. M., a mani di una dipendente dello stesso, era pienamente valida in quanto effettuata con le formalità di cui all’art. 139 cod. proc. civ.
La notificazione al condominio può essere eseguita presso il domicilio privato dell’amministratore, secondo le forme previste per la notificazione alle persone fisiche, quando quello è il domicilio del condominio.
art. 157 c.p.c.
nell’ipotesi in cui il procuratore costituito venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta può essere rilevata d’ufficio o dalla controparte solo prima del compimento degli atti stessi, mentre l’eccezione successiva a tale momento è consentita soltanto alla parte il cui procuratore sia stato, di fatto ed irregolarmente, sostituito
La mancanza di delega scritta del sostituto del procuratore deve essere eccepita prima del compimento dell’atto; dopo tale momento, la deduzione è consentita soltanto alla parte il cui difensore sia stato irregolarmente sostituito.
art. 1120 c.c.
una pronuncia basata su due distinte rationes deciderteli, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, può essere utilmente impugnata solo mediante la denuncia di entrambe
Se la decisione si fonda su due autonome ragioni sufficienti ciascuna a sorreggerla, l’impugnazione deve censurarle entrambe; l’omessa censura di una ratio rende definitiva la statuizione e preclude l’esame delle critiche rivolte all’altra.
art. 100 c.p.c.
la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 cod. civ., ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ., come condizione dell’azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni
Il condomino assente o dissenziente che impugna una deliberazione assembleare per vizi formali non deve dimostrare un interesse ulteriore rispetto alla rimozione dell’atto: l’interesse ad agire è integrato dall’accertamento dei vizi dedotti.
art. 1105 c.c.
affinchè la delibera di un’assemblea condominiale sia valida, è necessario che l’avviso dì convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione
L’avviso di convocazione deve indicare in modo specifico, benché non analitico, gli argomenti da trattare, così che i partecipanti possano comprenderne i termini essenziali e decidere consapevolmente se partecipare e come deliberare.
art. 1109 c.c.
l’accertamento della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale – nonchè della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione – è demandato all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, adeguatamente motivato
La verifica della completezza dell’ordine del giorno e della pertinenza della deliberazione rispetto agli argomenti indicati è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
art. 1137 c.c.
la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 cod. civ., ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ., come condizione dell’azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni
I condomini assenti e dissenzienti possono impugnare la deliberazione assembleare senza provare un interesse specifico ulteriore rispetto alla rimozione della deliberazione viziata.
art. 2377, ultimo comma, c.c.
l’annullamento della deliberazione dell’assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, con conseguente cessazione della materia del contendere quando l’assemblea regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido
La sostituzione della deliberazione impugnata determina cessazione della materia del contendere solo se la nuova deliberazione è conforme alla legge; il principio è applicabile anche alle assemblee condominiali.
art. 354 c.p.c.
Errano, cioè, nel ritenere che, ai fini della validità della notifica eseguita presso il domicilio privato dell’amministratore, avrebbe dovuto essere fornita la dimostrazione che lo stabile condominiale fosse sfornito di locali utilizzati per la gestione condominiale, laddove solo la prova contraria – quella, cioè, relativa alla esistenza dì tali locali – avrebbe reso nulla la notifica.
La Corte esclude che ricorressero i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice per nullità della notificazione, chiarendo che sarebbe stata la prova dell’esistenza di locali condominiali destinati alla gestione a poter invalidare la notificazione presso il domicilio dell’amministratore.
Massime di principio
- Per verificare se una notificazione presenti incertezza assoluta sul destinatario, non ci si limita alla relata: occorre esaminare il contesto complessivo dell’atto, che può colmare le omissioni della relata quando consenta di identificare con certezza il destinatario e il rapporto del consegnatario con esso.
- Il condominio, quale ente di gestione privo di sede in senso tecnico, ha domicilio presso l’amministratore se nell’edificio non è stato individuato un luogo espressamente destinato e concretamente utilizzato per la gestione condominiale. Per invalidare la notifica presso il domicilio dell’amministratore occorre provare l’esistenza di tale luogo.
- La mancanza di delega scritta del difensore sostituto per singoli atti deve essere eccepita prima del loro compimento; l’eccezione successiva è ammessa soltanto dalla parte il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito.
- Quando una decisione è sorretta da più rationes autonome, ciascuna sufficiente a giustificarla, l’impugnazione deve censurarle tutte; se una ratio non è contestata, la statuizione resta definitiva e le censure rivolte alle altre ragioni non possono modificarne l’esito.
- Il condomino assente o dissenziente può impugnare una deliberazione assembleare deducendone i vizi formali senza provare un interesse concreto ulteriore rispetto alla rimozione dell’atto: l’interesse ad agire coincide con quello all’accertamento dei vizi dedotti.
- L’ordine del giorno assembleare deve indicare gli argomenti in modo specifico, pur senza descriverli analiticamente, affinché i condomini ne comprendano i termini essenziali. Non è necessario anticipare lo sviluppo della discussione, ma la deliberazione non può introdurre una scelta alternativa priva di nesso consequenziale con il tema annunciato.
- La verifica della sufficienza dell’ordine del giorno e della pertinenza della deliberazione rispetto agli argomenti convocati appartiene al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è riesaminabile in cassazione.
- La sostituzione di una deliberazione impugnata fa cessare la materia del contendere soltanto quando la nuova deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge; una deliberazione sostitutiva illegittima non produce tale effetto.
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