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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4283/2010 del 23/02/2010

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il 17 giugno 2002 il Comune e il Consorzio di bonifica, quali enti impositori, e la società concessionaria della riscossione notificarono al contribuente tre avvisi di mora relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al tributo per l’occupazione di aree pubbliche e passi carrabili e ai contributi consortili di bonifica, per gli anni 1991, 1992, 1993, 1995 e 1996. Il contribuente impugnò gli avvisi sostenendo che i crediti fossero soggetti alla prescrizione quinquennale e che, decorrendo il termine dalla notificazione delle cartelle esattoriali, la prescrizione fosse maturata. La Commissione tributaria provinciale di Salerno respinse il ricorso, ritenendo applicabile la prescrizione decennale; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 110/5/04 depositata il 7 giugno 2004, respinse l’appello e confermò la decisione. In Cassazione il contribuente dedusse, con il primo motivo, violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c.: i tributi, pagabili annualmente o a intervalli più brevi e connessi a servizi o benefici continuativi, sarebbero obbligazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale, non debiti unitari soggetti al termine ordinario decennale. Richiamò anche l’obbligo del concessionario di conservare per cinque anni copia delle cartelle e delle prove di notificazione. Con il secondo motivo contestò la validità degli avvisi di mora privi di sottoscrizione, sostenendo che la firma del concessionario fosse necessaria per la completezza dell’atto amministrativo e per l’assunzione di responsabilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo: la mancanza di sottoscrizione non invalida l’avviso quando esso è inequivocabilmente riferibile all’ente titolare del potere di emetterlo; non risultavano contestate né tale riferibilità né le prerogative difensive del destinatario. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che i tributi locali in questione, dovuti periodicamente in relazione a servizi resi o a benefici e rapporti continuativi, ricadano nella prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dell’intero giudizio, considerate le difficoltà interpretative della questione.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Venendo ora alì esame della fattispecie concreta alla stregua dei criteri sopra enunciati, si ritiene non possa negarsi che i tributi locali di cui è causa (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) siano elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso.

    La prescrizione quinquennale si applica ai tributi locali controversi perché derivano da un rapporto continuativo e comportano erogazioni periodiche collegate al protrarsi del servizio o del beneficio.

  • art. 2946 c.c.

    Premesso che in via generale il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è, ai sensi dell’art. 2946 c.c., di dieci anni, occorre valutare se trovi applicazione nella fattispecie il diverso termine previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l’altro “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi”.

    Il termine decennale è quello ordinario e opera quando non ricorre un termine prescrizionale diverso, come quello quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.

  • art. 602, art. 26, comma 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Peraltro, la osservazione del ricorrente relativa all’obbligo per il concessionario di conservare copia delle cartelle di pagamento e dei relativi attestati di ricevimento per cinque anni, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per quanto di rilevanza contenuta, può essere assunta come indizio di una presunzione del legislatore di prescrizione quinquennale dei crediti azionati, fra cui rientrano quelli oggi considerati.

    L’obbligo quinquennale di conservazione della documentazione di notificazione è valorizzabile, pur con rilevanza limitata, come indizio della previsione legislativa di una prescrizione quinquennale per i crediti azionati.

Massime di principio

  • La prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. riguarda le obbligazioni periodiche o di durata nelle quali prestazioni autonome si ripetono nel tempo in forza di una causa debendi continuativa; non si applica invece a un debito unitario che sia soltanto pagabile in rate o suscettibile di esecuzione frazionata.
  • I tributi locali dovuti periodicamente in relazione a servizi continuativi o a benefici che perdurano nel tempo sono soggetti alla prescrizione quinquennale, quando il rapporto non richiede una nuova verifica annuale dei presupposti impositivi e il corrispettivo non è determinato ab origine nell’importo e nella durata.
  • La variabilità degli importi annuali o infrannuali non esclude la natura periodica dell’obbligazione se deriva da variazioni del costo dei servizi o da criteri generali, senza una nuova negoziazione del rapporto.
  • La mancanza della sottoscrizione della cartella o dell’avviso di mora non ne comporta l’invalidità se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emissione; tale carenza formale non menoma, di per sé, il potere del concessionario, la responsabilità riferibile all’ente emittente o il diritto di difesa del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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