Cassazione Civile, Sentenza n. 1557/2010 del 26/01/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
Dopo la morte del padre, che aveva disposto per testamento dei propri beni assegnandoli ai tre figli, uno dei coeredi nel febbraio 1995 chiese al Tribunale di Chiavari la divisione dei beni ancora in comunione, comprendenti immobili attribuiti in comproprietà a due o a tutti e tre i fratelli. Gli altri due fratelli opposero una scrittura privata del 16 luglio 1993, stipulata con l’assistenza dei rispettivi consulenti, con la quale sostenevano di avere sistemato tutte le questioni sorte dopo la morte del padre, anche in relazione ad opere edilizie realizzate da uno dei fratelli sui beni ereditari. Il Tribunale dichiarò la scrittura esecutiva e vincolante e dispose la divisione secondo il progetto del consulente tecnico d’ufficio; la Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 7 novembre 2003, rigettò l’impugnazione. In Cassazione il ricorrente formulò due motivi. Con il primo dedusse violazione degli artt. 734 e 1350 c.c. e vizio di motivazione: sosteneva che il testamento avesse già attribuito con efficacia reale immediata determinati beni, tra cui un mappale del quale egli e uno dei fratelli erano divenuti proprietari esclusivi, sicché quel bene non poteva essere incluso nella comunione di tutti e tre senza un atto scritto idoneo; a suo dire, la scrittura del 16 luglio 1993 non conteneva una cessione scritta della quota a favore dell’altro fratello e la nullità per difetto di forma non poteva essere sanata dall’esecuzione. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 102, 713 e 784 c.p.c., lamentò la mancata partecipazione al giudizio della madre, indicata come beneficiaria testamentaria dell’usufrutto uxorio e, perciò, asseritamente litisconsorte necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso il litisconsorzio necessario della beneficiaria del solo usufrutto, poiché tale attribuzione non le conferiva la qualità di erede e non rendeva necessaria la sua partecipazione al giudizio di divisione. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla forma: la Corte d’appello aveva interpretato la scrittura, con motivazione logica ed esauriente, come accordo a finalità transattiva diretto a definire l’incertezza derivante dalle opere edilizie e a prevenire ulteriori contrasti, mediante reciproche concessioni e un assetto definitivo delle proprietà. L’accordo scritto documentava anche la volontà dei due comproprietari di attribuire, con lo stesso atto, la contitolarità del mappale al terzo fratello; risultava quindi rispettata la forma scritta richiesta ad substantiam per il trasferimento immobiliare. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 3.000,00 per onorari di avvocato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
La decisione esclude che la beneficiaria del solo usufrutto dovesse partecipare necessariamente al giudizio di divisione; il passaggio non espone una specifica interpretazione dell’art. 102 c.p.c.
art. 713 c.p.c.
La Corte respinge la dedotta necessità di integrare il contraddittorio nel giudizio di divisione, poiché la titolarità del solo usufrutto non comporta la qualità di erede.
art. 784 c.p.c.
La Corte esclude che la beneficiaria del solo usufrutto sia parte necessaria nel giudizio di divisione; non articola un’autonoma interpretazione della disposizione.
art. 734 c.c.
In tale contesto pertanto il giudice di appello ha evidenziato la chiara volontà delle parti di coinvolgere nel definivo assetto delle proprietà immobiliari beni di proprietà esclusiva di alcuni dei condividenti attraverso il meccanismo dell'“aliquid datum, aliquid retentum” proprio della transazione piuttosto che della divisione, e ciò tramite un negozio a forma scritta richiesta “ad substantiam” per il trasferimento di parte dei beni immobili di spettanza solo di alcuni di essi.
La censura fondata sull’asserita attribuzione testamentaria esclusiva non è decisiva quando l’accordo successivo, interpretato come transazione divisoria o divisione transattiva, coinvolga beni di titolarità esclusiva nell’assetto complessivo voluto dai condividenti.
art. 1350 c.c.
Orbene tale finalità è stata perseguita tramite l’imprescindibile requisito della forma scritta, in quanto dalla scrittura suddetta è emerso chiaramente che A. ed Mo.Al., procedendo alla divisione del mappale (OMISSIS) – di cui erano i soli comproprietari – insieme al fratello An., hanno previamente inteso attribuire con il medesimo atto la contitolarità del bene anche a quest’ultimo.
La forma scritta richiesta ad substantiam per il trasferimento immobiliare è soddisfatta quando dal testo dell’accordo scritto risulta chiaramente la volontà dei proprietari esclusivi di attribuire, con il medesimo atto, la contitolarità del bene a un altro condividente.
Massime di principio
- L’attribuzione testamentaria del solo usufrutto non conferisce al beneficiario la qualità di erede e non rende necessaria la sua partecipazione al giudizio di divisione ereditaria.
- Nell’interpretare un accordo tra condividenti occorre considerare la sua finalità complessiva: un negozio può perseguire insieme lo scioglimento della comunione e la cessazione o prevenzione di controversie attraverso reciproche concessioni, assumendo natura di divisione transattiva o transazione divisoria.
- La forma scritta ad substantiam richiesta per il trasferimento immobiliare è rispettata se la scrittura documenta chiaramente la volontà dei titolari esclusivi di attribuire, nello stesso accordo, la contitolarità del bene a un altro condividente; non è necessario che l’attribuzione sia formulata come cessione autonoma, se risulta con chiarezza dall’atto nel suo complesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 gen 2010Cassazione Civile, Sentenza n. 1786/2010 del 28/01/2010
- Sentenza civile · 10 feb 2010Cassazione Civile, Sentenza n. 2999/2010 del 10/02/2010
- Sentenza civile · 18 feb 2010Cassazione Civile, Sentenza n. 3947/2010 del 18/02/2010
- Sentenza civile · 23 feb 2010Cassazione Civile, Sentenza n. 4283/2010 del 23/02/2010
- Sentenza civile · 23 feb 2010Cassazione Civile, Sentenza n. 4309/2010 del 23/02/2010
- Sentenza civile · 7 mag 2010Cassazione Civile, Sentenza n. 11119/2010 del 07/05/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →