Cassazione Civile, Sentenza n. 1786/2010 del 28/01/2010
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (prefettura)
La controversia
La destinataria di un verbale per superamento del limite massimo di velocità aveva presentato ricorso amministrativo al Prefetto. Con ordinanza-ingiunzione del 2 dicembre 2004, il Prefetto aveva respinto il ricorso e applicato la sanzione. L’interessata aveva quindi proposto opposizione davanti al Giudice di pace di Reggio Calabria, che con sentenza depositata il 25 luglio 2005 aveva accolto l’opposizione per difetto di motivazione dell’ordinanza prefettizia e regolato le spese. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, entrambi riferiti, da diverse prospettive, all’irrilevanza dell’omessa o insufficiente motivazione dell’ordinanza sulle deduzioni difensive formulate nella fase amministrativa. La questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava se tale carenza motivazionale rendesse illegittima e annullabile l’ordinanza-ingiunzione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altro Giudice di pace di Reggio Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Hanno affermato che l’opposizione investe il rapporto sanzionatorio e non l’atto amministrativo in sé: pertanto, i vizi motivazionali dell’ordinanza-ingiunzione, compresa l’omessa valutazione delle difese svolte in sede amministrativa, non ne determinano la nullità né l’insussistenza del credito sanzionatorio. Se riproposte nei motivi di opposizione, le deduzioni non esaminate dall’autorità devono essere valutate autonomamente dal giudice, con cognizione piena sulle questioni di fatto e di diritto. La medesima conclusione è stata estesa alla mancata audizione del trasgressore che l’avesse richiesta, poiché le relative ragioni possono essere prospettate nel giudizio. Il giudice di rinvio dovrà applicare il principio enunciato e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
A tale riguardo, non è inopportuno ricordare in questa sede e con riferimento al profilo in esame, il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., recepito da una giurisprudenza (Cass. nn 206 del 2008; 2376 del 2007, con molte altre di senso analogo) univoca nell’affermare il contemperamento delle esigenze di attuazione dell’ottica dell’abuso del processo e dei principi costituzionalizzati del giusto processo.
La ragionevole durata del processo concorre a escludere interpretazioni che incentivino opposizioni fondate esclusivamente su vizi formali dell’ordinanza e producano un aggravio non funzionale del contenzioso.
L. n. 689 del 1981, art. 18
Può essere a questo punto utilmente rilevato che non v’ha luogo a contrasto relativamente alla mancanza di elementi distintivi rispetto a profilo che ne occupa, tra l’ipotesi in cui l’ordinanza ingiunzione venga emessa all’esito del procedimento di irrogazione della sanzione (nei casi cioè in cui non è ammesso il pagamento in forma ridotta, L. n 689 del 1981, ex art. 18) e quella in cui risulti adottata a seguito del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento delle sanzioni (art. 204 C.d.S.).
La regola affermata sulla natura del giudizio di opposizione e sull’irrilevanza dei vizi motivazionali opera sia per l’ordinanza emessa all’esito del procedimento di cui all’art. 18 sia per quella adottata dopo il ricorso amministrativo facoltativo.
art. 204 C.d.S.
Può essere a questo punto utilmente rilevato che non v’ha luogo a contrasto relativamente alla mancanza di elementi distintivi rispetto a profilo che ne occupa, tra l’ipotesi in cui l’ordinanza ingiunzione venga emessa all’esito del procedimento di irrogazione della sanzione (nei casi cioè in cui non è ammesso il pagamento in forma ridotta, L. n 689 del 1981, ex art. 18) e quella in cui risulti adottata a seguito del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento delle sanzioni (art. 204 C.d.S.).
Anche l’ordinanza-ingiunzione emanata a seguito del ricorso amministrativo facoltativo contro il verbale è soggetta al principio per cui l’opposizione devolve al giudice il rapporto sanzionatorio, non il solo controllo formale dell’atto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’oggetto della cognizione è il rapporto sanzionatorio sottostante e non la mera legittimità formale dell’atto che ha irrogato la sanzione; il giudice accerta autonomamente la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la conformità della sanzione alla legge.
- L’omessa o insufficiente motivazione dell’ordinanza-ingiunzione sulle deduzioni difensive formulate nella fase amministrativa non comporta la nullità dell’atto né l’insussistenza del credito sanzionatorio. Le deduzioni, se riproposte nei motivi di opposizione, devono essere esaminate dal giudice con piena cognizione sulle questioni di fatto e di diritto.
- La mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta non determina, di per sé, l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, poiché le ragioni che l’interessato intendeva esporre possono essere sottoposte al giudice dell’opposizione.
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