Cassazione Penale, Sentenza n. 11681/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato o, in subordine, la restituzione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Latina n. 494/2023, dopo che il suo gravame era stato dichiarato inammissibile per mancata allegazione della dichiarazione e dell'elezione di domicilio (art. 581 comma 1‑ter c.p.p.). Il ricorso in Cassazione deduce violazioni di norme procedurali e di diritti fondamentali (artt. 175, 581, 603, 629‑bis c.p.p.; artt. 47‑48 Carta UE; art. 6 e 13 CEDU; dir. UE 2013/48 e 2016/xxx; artt. 3 e 25 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che la mancata impugnazione sia da imputare a ragioni che giustificherebbero la restituzione del termine.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non è stato giudicato in contumacia (la dichiarazione di assenza era stata revocata e l'imputato intervenne personalmente nel processo di primo grado), per cui l'azione basata sulla rescissione del giudicato per giudizio in assenza è inconferente. Anche la richiesta di restituzione in termini è stata ritenuta inammissibile: la difesa non ha provato la tempestività del deposito dell'istanza entro i dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento e non ha dimostrato un caso fortuito o forza maggiore. La giurisprudenza consolidata esclude che il mero inadempimento del difensore di fiducia integri, di per sé, caso fortuito o forza maggiore; incombe sull'imputato scegliere e vigilare sul difensore. La Corte ha inoltre ritenuto che la trattazione anticipata della questione, pur in presenza di pronunce delle Sezioni Unite in corso sull'effetto dell'abrogazione dell'art. 581 comma 1‑ter, non abbia arrecato lesione delle prerogative difensive nel caso concreto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che la rescissione del giudicato e la restituzione in termini previste dall'art.175 trovano applicazione in presenza di condanna pronunciata in assenza dell'imputato; se l'imputato non è stato giudicato in contumacia, l'istituto è inconferente.
art. 581 c.p.p. (commi 1‑ter e 1‑quater)
Il comma 1‑ter, all'epoca vigente, era la ragione formale dell'inammissibilità dell'appello per mancata allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio. La successiva abrogazione ha fatto sorgere questioni giuridiche, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto insussistenti effetti tali da riaprire la situazione dell'imputato.
Norma citata tra le disposizioni processuali rilevanti nella materia delle impugnazioni e degli effetti dell'assenza; non è stata applicata per modificare l'esito, essendo mancanti i presupposti per la restituzione.
Norma richiamata a titolo di quadro normativo sulle impugnazioni e termini, senza soluzione di esito favorevole al ricorrente.
Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 47 e 48
Gli artt. 47 e 48 (diritto a ricorso effettivo e alla difesa) sono stati evocati dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non vi sia stata, nel caso, una lesione tale da giustificare l'accoglimento del ricorso.
Convenzione EDU, artt. 6 e 13
Richiamati in rapporto alla tutela giurisdizionale e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto non dimostrata una violazione concreta di tali diritti nel caso specifico.
Direttiva UE 2013/48 (art. 3)
Richiamata in ordine ai diritti di assistenza legale; non ha però determinato un diverso esito perché non è stata provata l'effettiva lesione delle garanzie difensive.
Direttiva UE 2016/ (art. 9)
Citata tra le fonti europee invocate dal ricorrente; la decisione non ha tratto dall'invocazione di tale norma un motivo sufficiente per ritenere fondata la domanda.
art. 3 e 25 Cost.
Gli articoli costituzionali sono stati evocati per profili di uguaglianza e tutela giurisdizionale; la Corte non ha riscontrato violazioni tali da alterare l'esito del ricorso.
d.lgs. n.150/2022 art. 89 comma 3
Norma transitoria richiamata per valutare l'applicabilità delle nuove disposizioni processuali; la Corte ha ritenuto che, anche considerata la disciplina transitoria, non emergano elementi che giustifichino la restituzione o la rescissione nel caso concreto.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per giudizio in contumacia è applicabile solo se sussiste effettiva condanna in assenza dell'imputato; se l'imputato è intervenuto o è stata revocata la contumacia, l'istituto è inapplicabile.
- La restituzione in termini richiede prova della cessazione dell'impedimento e del deposito tempestivo dell'istanza (di norma entro dieci giorni), oltre alla sussistenza di caso fortuito o forza maggiore; la mera negligenza o inottemperanza del difensore di fiducia non costituisce automaticamente causa legittimante.
- Sull'imputato grava l'onere di scegliere un difensore adeguato e di vigilare sull'esatta esecuzione dell'incarico; i fatti imputabili al difensore non producono automaticamente rimedi se non accompagnati da elementi che configurino impedimento sopravvenuto e non imputabile al mandante.
- L'abrogazione successiva di una norma che aveva determinato l'inammissibilità di un impugnazione può non comportare automaticamente la riapertura delle situazioni già definitivamente decise: occorre valutare gli effetti retroattivi e la portata delle decisioni delle Sezioni Unite o dei rimedi straordinari.
- In ipotesi simili, è fondamentale documentare immediatamente ogni impedimento (medico, comunicativo, procedurale) e depositare entro i termini prescritti le richieste di restituzione, allegando prove della tempestiva conoscenza e del carattere non imputabile al difensore.
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