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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04395/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva, con unico motivo, il difetto di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., il ricorso era proponibile solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; poiché le doglianze investivano profili non consentiti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul fatto che i motivi dedotti non rientravano tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare le sentenze di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta come provvedimento oggetto del ricorso

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    indica il rito camerale applicabile al ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    è richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di una pronuncia di proscioglimento

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta è impugnabile in cassazione solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • Non è consentito, nel ricorso avverso il patteggiamento, dedurre vizi di motivazione sulla determinazione della pena se tali censure non si traducono in una denuncia di illegalità della pena o di misura di sicurezza.
  • La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., di per sé, non costituisce motivo autonomamente deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, se non nei limiti delle specifiche censure ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento non rientra nelle ipotesi legali di impugnazione, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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