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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14488/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di truffa aggravata, deducendo: (i) vizio di motivazione per mancata esplicitazione degli artifizi e raggiri usati, sostenendo trattarsi di mero inadempimento contrattuale e che la polizza fideiussoria fosse materialmente contraffatta da terzi; (ii) violazione di legge per erronea qualificazione come truffa in assenza di artifizi imputabili a Tiengo; (iii) mancata assunzione di prova decisiva a causa della mancata escussione del teste della difesa Lorenzini; (iv) eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e contestazione dell'entità della provvisionale e delle condizioni poste per i benefici (sospensione condizionale).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e meramente riproduttivo delle censure già respinte in sede di merito. Ha richiamato il principio di duplice conformità tra primo e secondo grado, ribadendo che il sindacato di legittimità non consente un nuovo apprezzamento delle prove quando le decisioni di merito formano un corpo argomentativo coerente. La Corte ha ritenuto adeguatamente dimostrati gli artifici (consegna di polizza fideiussoria materialmente contraffatta) e la mala fede dell'imputato, ha confermato la correttezza della revoca dell'ammissione del teste Lorenzini per superfluità e/o decadenza dalla prova, ha escluso censure sulla quantificazione della provvisionale e sul rigore della sanzione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (liquidate in complessivi euro 4.50, come risultante dal dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale per l'indicazione e la strutturazione dei motivi di ricorso; richiamato per valutare la correttezza della esposizione dei motivi presentati dal ricorrente

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Citato nel contesto della valutazione delle istanze probatorie in sede di merito; la Corte ha ritenuto legittime le decisioni di merito anche rispetto a eventuali istanze aggiuntive ex art. 603

  • art. 165, primo comma, cod. pen.

    Richiamato per giustificare la subordinazione dei benefici (es. sospensione condizionale della pena) all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, condizione correttamente applicata dai giudici di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e, se del caso, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria alla parte che propone ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se vi sono due sentenze conformi di primo e secondo grado (duplice conforme), la Cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie salvo travisamenti macroscopici o l'emersione di nuovi dati probatori specificamente indicati.
  • Per contestare il travisamento della prova in Cassazione è necessario indicare con precisione i passaggi del processo o del provvedimento che dimostrino l'evidente discordanza tra motivazione e compendio probatorio; lamentele generiche o ripetitive sono inammissibili.
  • La mancata escussione di un teste già ammesso può determinare la decadenza dalla prova se imputabile a negligenza della parte; il giudice di merito può inoltre rigettare o ritenere superflua l'escussione per motivate ragioni di economia processuale o per irrilevanza della testimonianza.
  • Le questioni relative alla quantificazione della provvisionale e alla misura della provvisionale sono generalmente sottratte al sindacato di legittimità e difficilmente rivedibili in Cassazione se adeguatamente motivate dal giudice di merito.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto (es. truffa vs. inadempimento contrattuale) richiede in Cassazione la dimostrazione di un errore di diritto o di un travisamento della prova di tale portata da rendere manifestamente ingiusta la decisione di merito.
  • Ricorsi ritenuti manifestamente infondati possono comportare la condanna a spese e, se sussistono profili di colpa, a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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