Cassazione Civile, Ordinanza n. 14786/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore di un'azienda ceduta a una società commerciale con atto notarile del 14 luglio 2005. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 383, comma 1, e 158 c.p.c. e la nullità della sentenza per essere il giudice del rinvio composto, in violazione del principio di alterità, da un magistrato che aveva già fatto parte del collegio che aveva pronunciato la sentenza annullata; i secondi due motivi riguardavano vizi sul merito della controversia tributaria, ma non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che nel giudizio di rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. l'alterità del giudice rispetto ai magistrati che hanno pronunciato la decisione cassata è un requisito imposto dalla sentenza rescindente e che la sua violazione determina nullità della costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. Poiché nel collegio della Commissione tributaria regionale in sede di rinvio sedeva un componente già presente nel collegio della sentenza annullata, la sentenza impugnata è stata cassata con declaratoria di nullità del giudizio di rinvio. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione processuale dedotta come vizio di nullità della sentenza
è il mezzo con cui è stata denunciata la nullità della decisione impugnata per vizio del giudice di rinvio
sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, c.p.c.
la sentenza di cassazione con rinvio contiene una statuizione sulla competenza funzionale dell'ufficio giudiziario del rinvio e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno deciso la sentenza cassata
nullità attinente alla costituzione del giudice
la partecipazione al giudizio di rinvio di un magistrato che aveva già deciso la causa annullata integra nullità della costituzione del giudice
senza che occorra fare ricorso alla ricusazione
la violazione dell'alterità del giudice nel rinvio non va fatta valere tramite ricusazione, poiché la sentenza cassatoria ha già statuito sul punto
rinvio proprio o prosecutorio
il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. deve svolgersi davanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 383, comma 1, c.p.c., l'alterità del giudice è requisito essenziale: il nuovo giudizio deve essere celebrato davanti a un ufficio giudiziario individuato dalla sentenza rescindente, ma soprattutto davanti a magistrati diversi, persone fisiche diverse da quelle che hanno pronunciato la decisione cassata.
- Se il giudizio di rinvio si svolge davanti all'ufficio giudiziario corretto ma davanti allo stesso magistrato, oppure davanti a un collegio composto anche solo in parte da giudici che avevano partecipato alla decisione annullata, si verifica una nullità della costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c.
- La violazione del principio di alterità nel rinvio non richiede una preventiva ricusazione, perché l'obbligo di astensione/alterità deriva direttamente dalla statuizione contenuta nella sentenza di cassazione.
- Le censure di merito restano assorbite quando il ricorso sia accolto per un vizio processuale che travolge il giudizio di rinvio.
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