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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14716/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità dei motivi, ritenuti incapaci di contestare efficacemente la motivazione della Corte di appello sui presupposti della misura di sicurezza dell'espulsione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un soggetto nei confronti della sentenza della Corte di appello di Perugia del 11/06/2024. Dal testo emerge che la censura investiva i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico: la Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di appello aveva già indicato in modo adeguato i presupposti legittimanti la misura, senza che il ricorso offrisse specifiche critiche idonee a scalfire tale motivazione.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    non è indicato nel testo; il provvedimento è emesso con ordinanza in sede di ricorso per cassazione, ma la norma non è espressamente richiamata

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La validità dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione va censurata attraverso doglianze puntuali sui presupposti legittimanti individuati dal giudice di merito; l'assenza di specificità impedisce il vaglio nel merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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