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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29670/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (leasing)

La controversia

La società di leasing, in amministrazione straordinaria, aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione di un credito pari a euro 87.638,07, relativo a canoni non pagati in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un capannone industriale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall.; la società di leasing ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Dalla sentenza emerge che, nelle more del giudizio di legittimità, era intervenuta con sentenza passata in giudicato la revoca della dichiarazione di fallimento della debitrice. La Corte, rilevato d'ufficio tale giudicato esterno, ha ritenuto che la sopravvenuta revoca del fallimento rendesse improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, venendo meno il presupposto concorsuale della controversia e l'interesse a una pronuncia sull'ammissione del credito ai fini del concorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile l'opposizione allo stato passivo per sopravvenuta revoca del fallimento della debitrice, intervenuta con sentenza passata in giudicato dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Ha ritenuto ammissibile la produzione del giudicato esterno in cassazione, anche se formatosi successivamente alla decisione impugnata, e ha affermato che, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, la revoca del fallimento determina la perdita di ragion d'essere del giudizio di opposizione allo stato passivo. Per tale ragione ha cassato senza rinvio il decreto impugnato ai sensi dell'art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c., compensando integralmente le spese di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo, procedimento che la Corte qualifica come strettamente connesso alla procedura concorsuale e privo di autonoma utilità una volta revocato il fallimento.

  • art. 96 l.fall.

    Conferma la connessione del giudizio di opposizione alla procedura fallimentare e la sua finalità di accertamento del credito solo ai fini dell'ammissione al passivo.

  • art. 97 l.fall.

    Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo produce effetti soltanto ai fini del concorso.

  • art. 99 l.fall.

    Le decisioni sui giudizi di impugnazione dello stato passivo producono effetti soltanto ai fini del concorso.

  • art. 120 l.fall.

    La sentenza o il decreto di ammissione del credito al passivo vale solo come prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo, non come titolo esecutivo ultra-concorsuale.

  • art. 634 c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che l'ammissione al passivo può avere soltanto valore di prova scritta ai fini del procedimento monitorio.

  • art. 372 c.p.c.

    Non osta alla produzione in cassazione del giudicato esterno formatosi dopo la pronuncia impugnata.

  • art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proseguita per sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 118, 1° comma, l. fall.

    La chiusura del fallimento è distinta dalla revoca: la prima è mera causa di interruzione e non incide sul giudizio di legittimità come il giudicato esterno sulla revoca.

  • d.lgs. n. 5/2006

    La Corte ne valorizza il nuovo regime per escludere l'orientamento anteriore che ammetteva la prosecuzione/riassunzione del giudizio di opposizione allo stato passivo dopo revoca o chiusura del fallimento.

Massime di principio

  • Nel regime della legge fallimentare risultante dalla riforma del d.lgs. n. 5/2006, la sopravvenuta revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, perché tale giudizio ha finalità esclusivamente concorsuali e presuppone la pendenza della procedura.
  • Le decisioni di ammissione o esclusione del credito allo stato passivo producono effetti solo endofallimentari; cessata la procedura, esse non conservano efficacia ultraconcorsuale come titolo esecutivo, potendo semmai rilevare come prova scritta ai fini di un eventuale decreto ingiuntivo.
  • In cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se formato successivamente alla sentenza impugnata, e la relativa documentazione è ammissibile nonostante il divieto di cui all'art. 372 c.p.c. quando serve a far constare un fatto processuale sopravvenuto decisivo.
  • Quando la causa è divenuta improcedibile per sopravvenienza di un giudicato esterno che elimina il presupposto della domanda, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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