Cassazione Civile, Ordinanza n. 18838/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di opposizione alla stima dell'indennità dovuta a seguito di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 di numerosi immobili destinati alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennità complessiva in misura molto superiore a quella determinata dal Comune. Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, il motivo non consentiva di verificare il contenuto e la collocazione processuale della deliberazione di acquisizione sanante, documento ritenuto decisivo. Con il successivo ricorso per revocazione, il Comune ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto non autosufficiente il ricorso per cassazione, perché il documento era stato prodotto nel merito e comunque accessibile tramite il fascicolo informatico; ha inoltre invocato i principi CEDU contro l'eccessivo formalismo, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU (Succi e altri c. Italia). La Corte di cassazione, decidendo sulla revocazione, ha però rilevato che la doglianza non denunciava una svista percettiva, ma mirava a rimettere in discussione la valutazione giuridica di ammissibilità del precedente ricorso, cioè un error in iudicando, estraneo al rimedio revocatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che il motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio ma censurasse, in sostanza, la valutazione giuridica compiuta nella precedente ordinanza sull'ammissibilità del ricorso per cassazione. Ha osservato che non era stato contestato in modo idoneo il fatto che la deliberazione comunale non fosse stata trascritta, prodotta o localizzabile nel fascicolo di legittimità, e che la dedotta violazione dei principi CEDU atteneva a una critica di diritto e non a una falsa percezione degli atti. Per conseguenza il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di revocazione e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
norma richiamata come base del provvedimento di acquisizione sanante degli immobili da parte del Comune.
rito utilizzato per introdurre il giudizio di opposizione alle indennità espropriative.
richiamato come base del ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello.
norma invocata per la revocazione per errore di fatto; la Corte ha escluso che il motivo denunciasse un errore percettivo revocatorio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e all'onere di indicare e illustrare gli atti e documenti posti a fondamento del motivo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma che impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.
citato per osservare che neppure nella memoria ex art. 380-bis.1 era stato riprodotto o illustrato il contenuto del documento decisivo.
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato dal ricorrente per sostenere che un'interpretazione troppo rigorosa dell'autosufficienza integra eccessivo formalismo; la Corte ha ritenuto che la censura attenga comunque a un errore di giudizio, non a errore di fatto revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
citato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il rimedio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è esperibile solo per un errore di fatto percettivo, ossia per la supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che risulti incontrovertibilmente dagli atti, e non per contestare la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- Non può essere dedotto come errore revocatorio ciò che, in realtà, mira a rimettere in discussione l'applicazione delle regole sull'ammissibilità del ricorso per cassazione o il modo in cui il giudice ha interpretato i requisiti di autosufficienza e di deposito degli atti.
- Nel ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza richiede che gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo siano specificamente indicati e, quando necessario, riassunti o trascritti nei passaggi essenziali, con localizzazione idonea a consentirne l'immediato reperimento nel fascicolo.
- Il generico rinvio al fascicolo di merito o al fascicolo informatico non sostituisce, di regola, l'onere di specifica indicazione e di produzione del documento decisivo nel giudizio di legittimità.
- La censura fondata sulla pretesa violazione dei principi CEDU contro l'eccessivo formalismo, se diretta a contestare la correttezza della valutazione di ammissibilità, resta una doglianza di diritto e non trasforma la decisione impugnata in un errore di fatto revocatorio.
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