Cassazione Penale, Ordinanza n. 07191/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già ritenuta responsabile nei giudizi di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore articolando tre censure: (1) erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla richiesta di derubricare il fatto nella forma tentata, sostenendo in sostanza che la sottrazione non si sarebbe consumata; (2) erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestata aggravante delle più persone riunite ex art. 112 c.p.; (3) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha ritenuto che la ricorrente avesse conseguito il possesso delle cose sottratte, ancorché solo in parte recuperate, che l'aggravante fosse sorretta da adeguata motivazione e che il diniego delle attenuanti generiche fosse giustificato dall'assenza di elementi positivi e dalla gravità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul tentativo fossero di merito e comunque infondate, poiché il furto si consuma quando la cosa sottratta entra, anche per breve tempo, nella disponibilità autonoma dell'agente; ha considerato infondato il motivo sull'aggravante delle più persone riunite; ha reputato immune da censure il diniego delle attenuanti generiche, motivato con l'assenza di elementi favorevoli e con la gravità del fatto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come aggravante contestata; la Corte considera infondata la doglianza difensiva sulla sua insussistenza, reputando adeguata la motivazione di merito.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimo in mancanza di elementi positivi e in ragione della gravità del fatto; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Richiamato in relazione alla riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha reso non più sufficiente il solo stato di incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Conversione con modifiche del d.l. n. 92/2008, richiamata per la disciplina delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Ai fini della consumazione del furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per un tempo breve, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente; in tal caso non è configurabile il mero tentativo per il solo fatto che il bene sia stato poi in parte recuperato.
- La censura di legittimità che prospetti una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- L'aggravante delle più persone riunite è legittimamente mantenuta quando la motivazione di merito dia conto, con criteri inferenziali corretti, della partecipazione pluripersonale alla commissione del fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato con l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e con la gravità del fatto; il giudice non deve confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., l'incensuratezza dell'imputato, da sola, non impone la concessione delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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