Cassazione Penale, Sentenza n. 28590/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso che, in giudizio ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l'appello contro l'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare da obbligo di dimora ad arresti domiciliari. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità dell'ordinanza di applicazione originaria dell'obbligo di dimora (3/12/2021) per mancata indicazione della data di scadenza; 2) illegittimità dell'aggravamento perché le violazioni contestate (8/2/2024, 14/2/2024, 6/3/2024) sarebbero avvenute dopo l'eventuale decorrenza del termine massimo della misura; 3) assenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il primo profilo (nullità) è precluso dal giudicato cautelare già intervenuto e, comunque, l'obbligo di indicare la scadenza è previsto a pena di nullità solo se la misura è adottata per l'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), mentre l'ordinanza originaria aveva richiamato l'esigenza di cui alla lett. c). Il ricorrente non ha specificato i motivi di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e non ha documentato di aver devoluto al Tribunale del riesame la questione della decorrenza dei termini. Inoltre non risulta che, al momento delle violazioni contestate, la misura fosse già estinta (la Corte ha richiamato i termini di fase applicabili al promotore dell'associazione: 2 anni fino al provvedimento che dispone il giudizio e 3 anni successivi). Quanto all'aggravamento, il Tribunale aveva adeguatamente motivato sulle reiterate violazioni che giustificavano l'aggravamento. Perciò inammissibile; condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il giudizio di impugnazione in materia di misure cautelari (appello in sede cautelare) e delimita il contenuto dell'impugnazione in primo grado; utilizzato come riferimento procedurale per il giudizio del Tribunale di Campobasso
art. 292, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'indicazione della data di scadenza della misura a pena di nullità, ma la Corte ha chiarito che tale obbligo sussiste solo quando la misura è emessa per garantire l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a)
art. 274, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen.
Definisce le esigenze cautelari (in particolare: necessità di impedire la continuazione dell'attività criminosa, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, ecc.). La sentenza distingue le ipotesi e rileva che l'originaria misura era fondata sulla lett. c)
Regola le violazioni della misura cautelare: le reiterate violazioni possono giustificare l'aggravamento; la Corte ha ritenuto pertinenti le violazioni accertate dal Tribunale a fondamento dell'aggravamento
art. 308, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina il computo dei termini di fase (termini entro i quali la misura cautelare è applicabile); la Corte ha richiamato tale norma per spiegare che i termini utili non erano scaduti alla data delle violazioni, anche alla luce della qualifica di promotore dell'associazione
Collegata al calcolo dei termini e alla durata massima delle misure; rilevante nella valutazione se la misura fosse estinta per decorrenza dei termini
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Indica che, se l'imputato è promotore dell'associazione, i termini di fase sono più lunghi (la Corte ha applicato i termini specifici previsti per tale fattispecie: 2 anni e poi 3 anni)
Regola l'aggravamento della misura cautelare: la Corte conferma che l'aggravamento può fondarsi sulle violazioni successive della misura originaria
Elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha richiamato espressamente i motivi previsti da questa norma, contribuendo all'inammissibilità
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per colpa: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai profili di colpa che giustificano l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente inammissibile o colpevole
Massime di principio
- Se si contesta la nullità di un provvedimento cautelare per mancata indicazione della scadenza, verificare prima quale esigenza cautelare è stata richiamata: l'obbligo formale della data opera specificamente nelle ipotesi previste dall'art. 292, comma 2, lett. d) solo se la misura è adottata per l'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. a)
- L'impugnazione in sede cautelare è limitata ai punti devoluti al giudice del riesame: questioni non sollevate o non documentate in sede di riesame rischiano di essere escluse in sede di cassazione
- Per contestare che una misura sia estinta per decorrenza dei termini, occorre fornire prova documentale del maturare di tali termini (calcolo dei termini ai sensi degli artt. 303, 308 e, se rilevante, 407 c.p.p.) al momento delle condotte contestate
- L'aggravamento di una misura cautelare può fondarsi sulle violazioni successive alla misura originaria: in questi casi il giudice valuta le condotte reiterate e la loro idoneità a rendere inadeguata la misura meno afflittiva
- In cassazione è essenziale richiamare esplicitamente i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. e motivare con chiarezza i profili di diritto e fatto; la genericità e la mancanza di documentazione possono determinare l'inammissibilità
- Quando si propone ricorso contro provvedimenti già coperti da giudicato cautelare bisogna valutare la possibilità di impugnare il nuovo provvedimento di aggravamento e non il provvedimento originario ormai irrevocabile
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