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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro una decisione relativa a una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione. La CTR aveva ritenuto inammissibile l'appello perché l'Ufficio non si era costituito in primo grado, avrebbe formulato domande nuove e l'atto era stato sottoscritto da un funzionario indicatosi come delegato senza allegare la delega. L'Agenzia ha denunciato la violazione degli articoli 57 e 10 del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha stabilito che il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all'Amministrazione di formulare difese e argomentazioni dirette a contestare le questioni già introdotte nel giudizio. La mancata costituzione dell'Ufficio in primo grado non comporta nullità, ma soltanto eventuali decadenze da attività processuali precluse. Ha inoltre affermato che l'atto di appello sottoscritto dal direttore o dal preposto al reparto competente dell'ufficio locale è valido anche senza allegazione di una delega specifica, salvo contestazione e prova della mancata appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1

    Divieto di proporre nuove domande in appello

    In appello l'Amministrazione non può modificare i termini sostanziali della contestazione né introdurre motivi o circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto impositivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2

    Divieto di proporre nuove eccezioni in appello

    Il divieto riguarda le eccezioni in senso tecnico, cioè fatti giuridici modificativi o estintivi della pretesa fiscale fatti valere dal contribuente; non impedisce all'Amministrazione di svolgere difese e argomentazioni contro contestazioni già proposte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23

    La tardiva costituzione del resistente non determina nullità del giudizio, ma può comportare la decadenza dalle attività processuali eventualmente soggette a preclusione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54

    Le regole sulla costituzione in giudizio del resistente si applicano anche al giudizio di appello.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, comma 2

    L'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate è parte processuale e ha capacità di stare in giudizio; il direttore o il preposto al reparto competente si presume munito di una delega generale. La sottoscrizione dell'appello è quindi valida anche senza produzione di una delega specifica, se non ne viene contestata e provata l'inesistenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, non ogni argomentazione nuova formulata in appello costituisce una nuova eccezione: occorre distinguere tra eccezioni tecniche, soggette a preclusione, e semplici difese o deduzioni giuridiche volte a contrastare questioni già in discussione.
  • La mancata costituzione dell'Amministrazione nel primo grado non rende automaticamente inammissibile l'appello; comporta soltanto la perdita delle attività processuali che la legge considera ormai precluse.
  • Il divieto di nuove domande impedisce di modificare in appello la causa sostanziale della pretesa fiscale, ma consente di sviluppare difese coerenti con l'atto impositivo originario.
  • Per contestare la validità della firma di un funzionario dell'Agenzia delle entrate non è sufficiente rilevare l'assenza della delega allegata: occorre contestare e dimostrare che il sottoscrittore non apparteneva all'ufficio competente o non aveva il potere di impugnare.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è definitivamente decisa nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Corte di cassazione.

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