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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36606/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato inammissibile il gravame contro il decreto di sequestro preventivo (beni: opere d'arte) emesso nel 2015 nell'ambito di un procedimento penale a carico di terzi. Il ricorrente, terzo di buona fede e acquirente con regolare contratto di alcune opere, ha contestato l'erronea applicazione della legge penale ritenendo che il rimedio corretto sarebbe stato l'istanza di riesame cautelare ex art. 324 c.p.p. anziché l'incidente di esecuzione ex art. 667 c.p.p.; ha inoltre dedotto di essere stato venuto a conoscenza del procedimento solo con la notifica dell'atto impugnato e di non essere mai stato informato della sentenza definitiva e della confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale di Verona. Ha ritenuto che la sentenza di confisca fosse divenuta irrevocabile (Corte d'appello di Venezia n. 2258/2018, definitiva il 27/11/2019) e, perciò, la competenza per le istanze di restituzione spettasse al giudice dell'esecuzione; ne consegue l'impossibilità di riesaminare nel giudizio cautelare un provvedimento (sequestro) ormai superato dalla confisca definitiva. Perciò il ricorrente mancava di interesse concreto all'impugnazione. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale per dichiarare inammissibile il gravame; in combinato con l'art. 591 è stata utilizzata quale fondamento formale dell'inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata dal Tribunale per spiegare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.

  • art. 667, comma 1 e 4, cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione: la Corte ricorda che tale rimedio è esperibile dal terzo estraneo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca; se utilizzato prematuramente può essere qualificato diversamente (es. come appello) e trasmesso al tribunale del riesame.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma relativa al riesame cautelare richiamata dal ricorrente come rimedio alternativo; la Corte ha ritenuto inapplicabile il riesame perché la confisca era ormai definitiva e la materia era devoluta al giudice dell'esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende nei casi di lite temeraria o colposa; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000.

  • art. 23 del d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato come base procedurale per le conclusioni del Procuratore Generale; riferito alle modalità delle conclusioni scritte nel procedimento.

  • Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017 (Muscari)

    "in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame"

    Principio di diritto secondo cui il terzo può chiedere restituzione prima della definitività della sentenza che dispone la confisca; dopo la definitività, la competenza per le questioni restorative spetta al giudice dell'esecuzione e l'incidente di esecuzione trova la sua corretta collocazione temporale.

  • Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019 (Zecchi)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che, una volta intervenuta la confisca definitiva, l'istanza di restituzione del terzo deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.

  • Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021 (Semprucci)

    Ulteriore giurisprudenza che conferma la competenza del giudice dell'esecuzione per le restituzioni dopo sentenza irrevocabile di confisca.

Massime di principio

  • Se su un bene è intervenuta una sentenza di confisca divenuta irrevocabile, le questioni sulla restituzione del terzo proprietario competono al giudice dell'esecuzione e non sono sindacabili tramite impugnazioni cautelari avverso un sequestro precedente.
  • Il terzo di buona fede può chiedere la restituzione del bene al giudice della cognizione solo prima che la pronuncia di confisca diventi definitiva; dopo la definitività, il rimedio procedurale corretto è rivolgersi al giudice dell'esecuzione (eventualmente tramite incidente di esecuzione se previsto).
  • L'interesse ad impugnare richiede una utilità concreta e attuale: se l'atto impugnato è stato superato da un provvedimento definitivo (es. confisca), manca l'interesse e l'impugnazione è inammissibile.
  • La mancata notifica preventiva al terzo non modifica la competenza per le istanze di restituzione una volta intervenuta la confisca definitiva: il rimedio resta quello davanti al giudice dell'esecuzione.
  • L'errata scelta dello strumento impugnatorio (es. incidente di esecuzione proposto in tempi non conformi) può comportare la riorientazione del rimedio da parte del giudice (es. qualificazione come appello) o l'inammissibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità.

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