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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23355/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Rovigo (3/11/2020) per: capo A) rissa aggravata ex art. 588, comma 2 c.p.; capo B) resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), con censura per l'uso di condanne successive quale indice di personalità delinquenziale e per l'applicazione retroattiva di una previsione ostativa al reato di resistenza; 2) violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della esclusione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, contestando l'uso dei precedenti e la mancata considerazione delle circostanze fattuali (eg. egli avrebbe subito l'aggressione e agito per paura).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: lo ha ritenuto aspecifico; ha precisato che la riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150) consente di considerare le condotte successive al reato ai fini del giudizio di particolare tenuità (art. 131-bis), ma solo come criterio ulteriore in connessione con i parametri dell'art. 133 c.p.; non può essere valorizzata da sola la 'personalità' sulla base di condanne successive. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello abbia comunque mostrato elementi (aggressività della condotta, tentativi di divincolarsi e colpire anche dopo l'intervento degli operanti, insulti e percosse agli stessi) idonei a dimostrare la non esiguità dell'offesa; tali argomenti rendevano la censura aspecifica e quindi inammissibile. Quanto al rilievo sulla previsione ostativa introdotta dall'art. 16 d.l. 14/6/2019, n.53 (convertito nella legge n.77/2019), la Corte osserva che quella previsione è stata in parte rimossa dalla sentenza della Corte costituzionale n.172/2025, ma ciò non ha reso ammissibile il ricorso perché il giudizio d'appello non si era fondato esclusivamente sugli elementi censurati. Sul secondo motivo: la censura relativa alla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché costituisce motivo nuovo non connesso con le doglianze originarie previste nell'atto di impugnazione; la Corte di cassazione rileva d'ufficio l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen.

    Norma che sanziona la rissa; nel caso ha costituito il titolo del capo A (rissa aggravata). La Corte ha valutato la gravità della condotta in base agli indici di lesività previsti.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che sanziona la resistenza a pubblico ufficiale; nel caso ha costituito il capo B. La possibilità di applicare l'art. 131-bis a reati della specie era stata oggetto di limiti normativi successivamente censurati dalla Corte costituzionale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Dopo le modifiche (d.lgs. 10/10/2022, n.150) le condotte susseguenti al reato possono essere prese in considerazione «anche» ai fini della valutazione della tenuità, ma solo come elemento integrativo insieme ai parametri dell'art. 133 c.p.; non può essere l'unico elemento fondante la decisione.

  • art. 133 cod. pen.

    Contiene i parametri per la determinazione della pena e gli indicatori per la valutazione della congruità della sanzione; i criteri del primo comma sono i parametri principali da cui trarre gli elementi per giudicare la particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 16, comma 1, d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (conv. con legge 8 agosto 2019, n. 77)

    Previsione che aveva introdotto un ostacolo all'applicazione dell'art. 131-bis per il reato di resistenza; la Corte di cassazione rileva che quella previsione è stata successivamente rimossa/in parte annullata dalla Corte costituzionale (sent. n.172/2025).

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha riformulato l'art. 131-bis prevedendo espressamente la possibilità di tener conto, anche, delle condotte susseguenti al reato nel giudizio di particolare tenuità.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022

    Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come i comportamenti successivi possano integrare elementi da valutare nella particolare tenuità dell'offesa, rilevando sulla entità del danno o sull'intensità dell'elemento soggettivo, ma in combinazione con gli altri indicatori normativi.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 172 del 2025

    Ha dichiarato l'incostituzionalità di parte dell'art. 131-bis nella parte in cui escludeva l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 336 e 337 c.p., rimuovendo quindi l'ostacolo normativo riferito alla resistenza.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; le condotte successive al reato possono essere considerate ma solo come criterio integrativo e non come elemento esclusivo per escludere la punibilità.
  • L'uso di condanne successive esclusivamente per dimostrare una 'personalità incline alla violazione delle norme' è errato: tali elementi possono essere considerati limitatamente alla valutazione della abitualità o della intensità dell'elemento soggettivo, non come prova autonoma della non applicabilità della causa di non punibilità.
  • Le modifiche normative e la giurisprudenza costituzionale possono incidere sulla valutazione (es. rimozione di ostacoli normativi all'applicazione di 131-bis per determinati reati), ma l'appellante deve articolare in modo specifico e congruente le censure per evitare l'inammissibilità.
  • Motivi formulati in modo aspecifico o nuovi (non dedotti nell'atto originario di impugnazione) sono inammissibili in Cassazione; il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'inammissibilità in ogni stato e grado del processo.
  • La motivazione del giudice d'appello può essere anche implicita purché sia ricavabile dalla argomentazione complessiva; rilevano gli elementi fattuali che mostrino la gravità della condotta (es. perseveranza nell'aggressione, reazioni violente anche dopo l'intervento degli operanti).

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