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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12737/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato: a) la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Eugeniu Rusu per presunta "pericolosità sociale"; b) la confisca di prevenzione della somma di euro 73.000,00 disposta nei confronti di Eugeniu Rusu e contestata anche da Alexandru Rusu (terzo interessato). Eugeniu censura la motivazione sul profilo della attualità della pericolosità sociale (presunta mancata valutazione della risalenza nel tempo delle condanne) e la valutazione probatoria sull'origine legittima del denaro confiscato. Alexandru contesta la ritenuta disponibilità esclusiva della somma (materialmente rinvenuta presso il suo domicilio) e richiama una precedente decisione del Tribunale del riesame che, secondo il ricorrente, aveva disposto la restituzione delle somme, nonché l'assenza di fatti di reato a suo carico; osserva altresì l'apparente contraddittorietà della decisione che parla di "verosimile" occultamento da parte di entrambi i fratelli ma dispone l'ablazione integrale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sul profilo della pericolosità sociale, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficientemente puntuale: sono state valorizzate la ripetizione e la professionalità del comportamento criminoso (condanne per furto nel 2013), arresti successivi nel 2017 e 2020 per tentativi di furto e uno stile di vita non giustificato da redditi coerenti, elementi che attestano attualità e prognosi di pericolosità. Sul profilo patrimoniale, la Cassazione ha considerato la difesa contraddittoria (asserire che i soldi appartenevano al fratello e contestualmente sostenere la legittima provenienza) e ha condiviso la valutazione di inattendibilità delle deposizioni addotte; ha inoltre evidenziato il rilievo fattuale che il borsone con le somme conteneva beni riconducibili all'attività illecita attribuita a Eugeniu e che le somme furono rinvenute in un'abitazione dove il proposto aveva scontato arresti domiciliari. Quanto alla pretesa precedente restituzione in favore di Alexandru, il ricorso non ha precisato natura e ragioni della decisione di riesame, impedendo alla Corte di valutarne l'incidenza. La sentenza ha quindi confermato l'adozione della sorveglianza speciale e della confisca di prevenzione, ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    La norma definisce i presupposti della "pericolosità sociale" ai fini delle misure di prevenzione personali; la Corte ha ritenuto che i comportamenti ripetuti e recenti del proposto rientrassero in tale nozione e giustificassero la sorveglianza speciale.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 10 e 27

    Richiamati a fondamento del limite del sindacato di legittimità: la Cassazione ha sottolineato i vincoli del devoluto in materia di prevenzione, limitando la verifica ai vizi di legittimità e constatando l'assenza di errori tali da giustificare l'ammissione del ricorso.

  • Giurisprudenza di Sezione (richiami: Sez. 6 nn. 17850/2020, 45115/2017, 48274/2015, Sez. 5 n. 8922/2015)

    Richiamata come parametro applicativo sul tema dell'interesse ad impugnare le misure patrimoniali: la Corte ricorda che chi non dichiara la titolarità del bene/denaro ha interesse limitato a contestarne l'ablazione e che le questioni di titolarità debbono essere prospettate con coerenza e specificità.

Massime di principio

  • Per la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) la valutazione della "pericolosità sociale" può essere adeguatamente motivata anche con riferimento a condotte ripetute e recenti; la recidiva e arresti successivi rafforzano la prognosi di pericolosità.
  • La prova della "attualità" della pericolosità si fonda su elementi fattuali concreti (date delle condanne, arresti recenti, contesto di commissione dei fatti) e non può essere neutralizzata da censure generiche sulla risalenza nel tempo.
  • In materia di confisca di prevenzione, chi contesta l'ablazione deve prospettare in modo coerente e specifico la propria titolarità o l'assenza di disponibilità delle somme; affermazioni contraddittorie indeboliscono la posizione impugnante.
  • La semplice evocazione di una precedente decisione cautelare (es. restituzione disposta in sede penale) non è efficace se non vengono indicate la natura del provvedimento, i motivi e il suo eventuale impatto giuridico sulla misura di prevenzione.
  • La presenza di beni riconducibili all'attività illecita insieme alle somme sequestrate costituisce elemento probatorio rilevante per ricollegare la disponibilità del denaro al proposto.
  • In Cassazione il sindacato sui fatti è limitato: per ottenere l'ammissione il ricorrente deve individuare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e non limitarsi a doglianze generiche o non confliggenti con il dispositivo impugnato.

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